Il Tribunale di Messina – Sezione Lavoro ha emesso una importante decisione riguardo a una controversia con l’Amministrazione regionale in merito alla partecipazione ad un avviso pubblico riservato all’assunzione di disabili ex lege n. 68/1999 e al relativo inserimento in graduatoria.
Secondo la tesi dell’Assessorato regionale ammettere ad una procedura di assunzione mirata soggetti maggiormente titolati comporterebbe che “i lavoratori disabili iscritti alla L.n. 68/99 che siano in possesso di qualifiche basse ma non supportate da titoli di studio corrispondenti al diploma o alla laurea, sarebbero sopravanzati da chi presenta una documentazione di titoli culturalmente superiori”, creando a suo dire un indebito vantaggio di taluni a scapito di altri pretendenti.
Il Tribunale, accogliendo la tesi dell’Avvocato Santi Delia, ha invece ritenuto che, in primis, “non può ritenersi sufficiente per escludere il ricorrente il diverso codice ISTAT relativo alla qualifica posseduta” giacchè “i Codici ATECORI- integrati da codici alfanumerici costituenti la classificazione nazionale delle attività economiche delle imprese nei rapporti con la pubblica amministrazione, aggiornata ogni cinque anni dall’ISTAT- non hanno, infatti, finalità certificative dell’attività in concreto svolta e non rilevano ai fini dell’attribuzione alla medesima del requisito sostanziale di idoneità tecnico-professionale richiesto dal bando ai fini dell’ammissione alle pubbliche gare, avendo finalità essenzialmente statistiche”. Ha inoltre chiarito “nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di partecipazione ad una selezione pubblica un determinato diploma tecnico, deve ritenersi dovuta l’ammissione di un candidato in possesso di laurea “coerente”, in quanto il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo”.
Chi ha titoli superiori coerenti con quelli richiesti, dunque, non può essere escluso da nessuna procedura pena violazione del principio del merito. In particolare, nel caso specifico, la procedura riguardava l’assunzione di portantini e barellieri nelle Aziende ospedaliere da cui, illegittimamente secondo il Tribunale, era stato escluso il ricorrente con qualifica, superiore, di OSS e OSA.
Il Tribunale di Messina, dichiara l’Avvocato Santi Delia, ha dato un segnale importante di tutela dei diritti dei disabili e di correttezza nelle procedure di selezione pubblica, aprendo la strada a una più equa interpretazione delle qualifiche richieste.
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