INPS CHIEDE OLTRE 58 MILA EURO PER L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO, IL TRIBUNALE DI MESSINA ANNULLA TUTTO: “NESSUNA RESTITUZIONE SE IL PERCETTORE È IN BUONA FEDE”

Categories: News

Se l’errore è dell’INPS, non può essere il cittadino fragile a subirne le conseguenze. È questo il principio affermato dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, che con sentenza definitiva ha accolto integralmente il ricorso patrocinato dall’Avv. Santi Delia, annullando una richiesta di restituzione di quasi 60 mila euro avanzata dall’Istituto nei confronti della ricorrente, beneficiaria dell’indennità di accompagnamento.

La vicenda trae origine da una comunicazione notificata nel 2023 con cui l’INPS contestava alla ricorrente di avere percepito somme non dovute nel periodo compreso tra il 2014 e il 2023, sostenendo che il beneficio sarebbe stato revocato anni prima a seguito di visita di revisione sanitaria. Su tale presupposto, l’Ente previdenziale pretendeva la restituzione integrale della somma.

Tuttavia, nonostante la presunta revoca, l’Istituto aveva continuato per quasi dieci anni a erogare regolarmente l’indennità, senza interrompere i pagamenti né adottare provvedimenti tempestivi e concretamente idonei a rendere effettiva la cessazione della prestazione. La ricorrente, confidando legittimamente nella correttezza dell’operato dell’amministrazione, aveva pertanto continuato a percepire il beneficio in assoluta buona fede.

Assistita dall’Avvocato Santi Delia, la ricorrente ha impugnato la richiesta dell’INPS evidenziando come le somme ricevute fossero state utilizzate per esigenze primarie e indispensabili, tra cui assistenza personale, cure mediche, acquisto di farmaci e supporto quotidiano connesso alle proprie condizioni di salute.

Il Tribunale di Messina ha condiviso integralmente tale impostazione difensiva, affermando che, in materia assistenziale, non trova automatica applicazione la disciplina civilistica della restituzione di ogni pagamento non dovuto. Secondo il Giudice, quando il percettore non abbia tenuto alcuna condotta dolosa e l’erogazione indebita sia frutto del comportamento dell’ente, deve prevalere il principio dell’affidamento e della tutela della persona fragile.  Nella motivazione, il Tribunale ha valorizzato in modo particolare la protratta inerzia dell’INPS, rimasto inattivo per circa dieci anni, circostanza che ha inevitabilmente consolidato nella ricorrente il ragionevole convincimento della legittima spettanza dell’indennità. È stato inoltre evidenziato come le somme avessero natura assistenziale e fossero già state impiegate per finalità di sostentamento e cura, con la conseguenza che una restituzione immediata o eventuali trattenute sulla pensione avrebbero inciso gravemente sulla condizione economica della stessa.

La decisione assume particolare rilievo perché riafferma con chiarezza che gli errori amministrativi non possono essere scaricati, a distanza di anni, su soggetti fragili che abbiano confidato nella regolarità dei pagamenti ricevuti e che abbiano utilizzato quelle somme per vivere e curarsi. Una pronuncia che rappresenta un importante segnale di tutela per tutti i beneficiari di prestazioni assistenziali destinatari di improvvise e gravose richieste restitutorie.

GAZZETTA DEL SUD

GIORNALE DI SICILIA

PRIMASTAMPA

MESSINATODAY

TELESPAZIO MESSINA