Sospensione del concorso in magistratura: ecco cosa succederà.

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Con l’ordinanza n. 2563 del 6 giugno 2014, emessa dalla sez. I° quater del T.A.R. Lazio, è stata disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente”.

Il provvedimento impugnato è il c.d. concorso in magistratura per oltre 20.000 partecipanti pronti a contendersi 365 scranni.

I fatti. Un aspirante magistrato della Repubblica affetto da disturbi fisici che richiedono delle cure particolari, contesta l’articolazione dello svolgimento delle prove scritte per il concorso in tre giorni consecutivi. Lamentando quindi la modulazione prevista nel bando di concorso ed adducendo a sostegno della sua tesi, oltre le ben note normative poste a tutela delle garanzie dei soggetti disabili o comunque affetti da particolari patologie, anche la mancanza di elementi di carattere normativo che impedirebbe il rigetto della pretesa avanzata, chiede al T.A.R. la sospensione del concorso.

 

La decisione cautelare. Secondo i giudici di Via Flaminia i rimedi perequativi dei tempi aggiuntivi e degli altri ausili non sarebbero un catalogo tipico ma dovrebbero essere integrate al fine di individuare ogni soluzione organizzativa tale da consentire al disabile di poter partecipare al concorso.

Ai sensi dell’art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68, deve essere garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di speciali modalità di svolgimento delle prove di esame”, considerato altresì che la mera “previsione di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, relativa al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, di chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap , nonché la concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito degli strumenti di modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla successiva generale disposizione normativa di cui al citato art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68”.

Sino ad oggi, la stessa giurisprudenza del T.A.R. Lazio si era invece soffermata nello stigmatizzare le scelte delle Amministrazioni che, di fatto, si ponevano in contrasto con le superiori indicazioni normative annullando i benefici perequativi concessi ai candidati ciechi o disabili.

Il campo di prova erano stati concorsi con platee di aspiranti altrettanto importanti e su cui i riflettori mediatici erano parimenti puntati: parliamo dei corsi a numero chiuso per l’accesso a vari corsi di laurea. Da Medicina a Veterinaria, passando per Fisioterapia e Architettura.

In quei casi il G.A. mise l’accento sulla non effettiva e concreta portata di tali ausili concessi giacchè, ad esempio, un candidato affetto da D.S.A. e fruitore del tempo aggiuntivo non può beneficiare al meglio di tale fattore ove glielo si conceda quando tutti gli altri candidati stanno consegnando e quindi in un clima tutt’altro che sereno.

Nella specie, invece, per la particolare patologia dell’aspirante magistrato, il catalogo di ausili e supporti tipizzato non consente, comunque, allo stesso di poter partecipare ad armi pari.

Non basta dare ad esso un tempo aggiuntivo o più spazio in aula per portarsi dietro un supporto sanitario, è la calendarizzazione del concorso che lo discrimina.

La questione giuridica da dirimere, dunque, passa, per un verso, dalla possibilità per il G.A. di ampliare il novero di tali ausili tipici stabiliti dal legislatore e, per altro verso, dalla sindacabilità delle scelte dell’Amministrazione di “macro-organizzazione” delle procedure concorsuali.

Il T.A.R. risponde, implicitamente e positivamente ad entrambe le domande, ritenendo che “la domanda del ricorrente…non contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge , considerato che il r.d. 1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove scritte si svolgano in tre giorni consecutivi; e ciò a differenza della subordinata richiesta di svolgimento di una sola prova scritta e di differimento delle ulteriori prove all’esito della correzione della prima, che contrasta con la regolamentazione normativa generale di cui alle disposizioni di legge richiamate. Ritenuto, peraltro, che non sembra al Collegio che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori”, considerando che “la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti”.

Gli effetti della decisione cautelare. La pronuncia del T.A.R., ci scusino gli stessi candidati che riterranno superfluo quanto appresso, non comporta l’annullamento del bando ma solo la sua sospensione. “Va disposta la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente”.

Le criticità della pronuncia. I primi e più immediati dubbi che ci sovvengono – rimandando ad una più approfondita analisi la questione della sindacabilità delle scelte dell’Amministrazione di “macro-organizzazione” delle procedure concorsuali – riguardano i poteri del G.A. di ampliare il novero degli ausili tipici alla disabilità stabiliti dal legislatore onerando l’Amministrazione, preso atto della specifica disabilità del concorrente, di provvedere a plasmare la prova di concorso su tale aspetto.

La soluzione del T.A.R., sul punto, non convince.

Invero il catalogo della disabilità, su cui proprio chi scrive è da tempo impegnato in una battaglia di affermazione del diritto alla perequazione delle possibilità di concorrere “ad armi pari”, non consente sbrigative schematizzazione e soluzioni protocollate utili per ogni evenienza.

Ogni disabile, mi continuò a ripetere uno dei maestri dell’avvocatura italiana in fatto dei diritti dei disabili, è un soggetto unico e come tale va trattato. “Guai a pensare che la soluzione perequativa per uno possa andare bene per l’altro, rischieresti di fare male al disabile invece di aiutarlo”.

Sulla base di tali assunti v’è da chiedersi, pertanto, se lo spirito di quelle norme è davvero volto all’individuazione di un carattere sterminato di diritti da valutare soggetto per soggetto e procedura concorsuale per procedura concorsuale.

A chi scrive pare che così non sia.

Oggi, sulla base della tipologia di disabilità esposta nel caso in commento, la soluzione potrebbe essere la calendarizzazione delle prove in giorni alterni e la soluzione dell’Amministrazione forse anche attuabile sulla base della comparazione degli interessi in gioco. Al medesimo concorso, tuttavia, possono chiedere di partecipare anche soggetti con una disabilità tale da potersi misurare con una prova di concorso di durata non superiore a 6 ore anziché a 7 o a 9 o, ancora, soggetti che possono omettere determinati trattamenti clinici o farmacologici per 3 giorni consecutivi ma non per 6 divenuti tali dall’alternanza della prova di concorso.

Il rischio, quindi, è che la tutela della disabilità risulti effimera giacchè, a ben vedere, non può esistere una procedura concorsuale, con regole tipizzate ex ante e, proprio per rispetto della par condicio, non adeguata a singoli soggetti ma ad intere categorie di aspiranti, che riesca a perequare i diritti di tutte le categorie di disabili e delle loro peculiarità.

Il legislatore, pertanto, con tale consapevolezza, si è determinato a garantire parità di condizioni di accesso, sulla base di tipici strumenti perequativi, a disabilità compatibili con la struttura della singola procedura concorsuale escludendo, invece, interventi atipici e comunque forse non risolutivi nella tutela generalizzata dei disabili aspiranti.

Diversamente opinando, ritenendo quindi che gli “strumenti” (recte ora i modelli concorsuali) compensativi possano essere modellati “secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente”, si rischierebbe di non poter celebrare più alcun concorso risultando frustate, paradossalmente, proprio le esigenze, che meritano pari tutela, dei soggetti normodotati.

I rimedi contro l’attuale sospensione del concorso. Anche sulla base di tale riflessione gli Avvocati Santi Delia, Michele Bonetti e Umberto Cantelli hanno accettato l’incarico di un folto comitato di aspiranti magistrati e spiegheranno intervento ad opponendum innanzi al T.A.R. Lazio e appello al Consiglio di Stato con immediata richiesta di decreto presidenziale inaudita altera parte volto a garantire lo svolgimento delle prove già calendarizzate.

Avv. Santi Delia

Per aderire invia una mail a santi.delia@avvocatosantidelia.it con oggetto CONCORSO MAGISTRATURA 2014 e riceverai le istruzioni. Il costo dell’azione è di €100,00 e comprende la fase di costituzione innanzi al T.A.R. l’appello del provvedimento di sospensione innanzi al G.A. e l’instaurazione del giudizio risarcitorio per i danni subiti in ipotesi di eventuale non celebrazione del concorso alle date prestabilite.