Società pubbliche: nullo il passaggio di dipendenti tra Società partecipate dallo stesso Comune senza concorso.

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Il Tribunale di Messina, in sede di merito, accogliendo la tesi dell’Avvocato Santi Delia a difesa di una Società pubblica, ha statuito l’illegittimità della scelta di attuare procedure di mobilità tra società partecipate facenti parte dello stesso circuito in quanto a socio unico del medesimo ente locale, anche in deroga alle previsioni a suo tempo vigenti.

In particolare è stato chiarito, che “seppure, nel caso specie non si sia realizzata una nuova assunzione ma un passaggio di dipendente da una società partecipata ad un’altra attraverso cessione del contratto, comunque vanno rispettati i principi indicati dalla normativa richiamata tenuto conto che il riferimento al “reclutamento” appare ricomprendere anche le ipotesi di mobilità e cessione di contratto, con cui di fatto si realizza un incremento del personale della società partecipata. Nel caso di specie, l’accordo stipulato in forza di una norma non più in vigore appare in violazione delle norme relative al reclutamento del personale nei termini detti”.

Il Tribunale, inoltre, richiamando il precedente reso in fase collegiale di reclamo, ha chiarito che la possibilità civilistica di cui all’art. 1406 c.c., secondo cui è sempre possibile con il consenso del lavoratore attuare una procedura di mobilità, non è applicabile nell’ambito delle Società pubbliche giacchè in tale ambito non può attuarsi alcuna “cessione privatistica del contratto”. “Non può ritenersi che le società pubbliche siano legittimate ad assumere personale mediante un mero accordo privatistico, perché ciò determinerebbe l’elusione del principio di cui all’art. 97 Cost. Del resto la giurisprudenza richiamata dal reclamante si riferisce all’applicazione dell’art. 30 d.lgs. 165/2001, che benché qualificato come una cessione del contratto si inquadra comunque in una procedura pubblicistica, che nel caso di specie non vi è stata”.

Ma cosa in concreto succede al lavoratore nell’ipotesi in cui l’assunzione avviene all’esito di una procedura non conforme alla Legge?

Il suo contratto verrà travolto? Il Tribunale, anche in tal caso aderendo alla tesi dell’Avvocato Santi Delia, ha spiegato il regime degli effetti di tali assunzioni contra legem.

Secondo la tesi del Tribunale in sede collegiale ora richiamata, difatti, “anche se nel caso di specie non si è trattato di nuova assunzione, perché il reclamante era già alle dipendenze di un’altra partecipata del Comune“, tutte le assunzioni attuate con modalità difformi dalla Legge sono comunque nulle giacchè il Legislatore “ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l’erogazione di servizi di interesse generale pone l’esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell’interesse perseguono. La norma cioè recepisce i principi affermati dalla Corte costituzionale già a partire dalla sentenza n. 466 del 1993, con la quale il Giudice delle leggi ha osservato che il solo mutamento della veste giuridica dell’ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici, ove la privatizzazione non assuma anche connotati sostanziali tali da determinare l’uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica“.

Ne consegue che, “in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta “nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità” (Cass,. civ., SS.UU., 19 dicembre 2007 n. 26724). Nel caso di specie, appaiono violate norme relative alla validità del contratto, che riguardano la scelta del personale, con la conseguente nullità dell’accordo stipulato in data 29 dicembre 2017 che viene, comunque, espressamente prevista dall’art. 19, comma 4, citato“.

Trib. Messina, 2 ottobre 2025, n. 2196

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