Uno tra i Comuni più prestigiosi e a vocazione turistica del bel Paese, ove peraltro si tiene uno dei più rinomati Festival del cinema, aveva deciso di dare in concessione il proprio palazzo dei Congressi al fine di meglio sfruttarne le potenzialità.
Tra gli altri parametri, tuttavia, il canone annuale di concessione venne stabilito in maniera eccessivamente esigua e, ad una più approfondita analisi successiva alla gara e prima della stipula del contratto, ci si rese conto che le casse dell’Ente avrebbero guadagnato somme ben inferiori a quanto, concretamente, si sarebbe potuto ottenere in rapporto al valore del bene.
Ci si chiede, dunque, se, in tali casi, l’Amministrazione possa ancora scegliere di sciogliersi dall’impegno manifestato e su cui il privato aveva investito risorse e riposto affidamento.
La risposta è positiva.
Il T.A.R., in particolare, ha valorizzato le deduzioni spese nel controricorso circa lo squilibrio sinallagmatico del rapporto di concessione alla luce del reale valore del bene su cui, come detto, il Comune aveva erroneamente effettuato la propria originaria stima.
Secondo il T.A.R., difatti, “il provvedimento impugnato – atto plurimotivato – resiste alle censure del ricorso laddove motiva l’intervento in autotutela sulla base della ritenuta violazione dell’art. 167 del d. lgs. n. 50 del 2016, in merito alla determinazione del valore stimato della concessione“. Parimenti insussistente è stato ritenuto il periculum in quanto è stato “ritenuto non sussistente il pregiudizio grave e irreparabile, essendo, in ogni caso, ristorabili le pretese patrimoniali conseguenti all’adozione del provvedimento avversato in caso di esito favorevole del giudizio nel merito“.
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