Pubblico impiego: legittimo il diniego dell’indennità accessoria in assenza di capienza del fondo dirigenziale

Il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza 9 settembre 2026 n. 628, ha rigettato il ricorso di alcuni dirigenti comunali che reclamavano il riconoscimento dell’indennità di Capo Area — ovvero l’incremento del 10% della retribuzione di posizione previsto dall’art. 13, comma 4, del CCDI Area Dirigenza del 14 gennaio 2011, il quale stabilisce che “All’incarico di Capo Area non va riconosciuta una retribuzione di posizione, ma un incremento del 10% della retribuzione di posizione maggiore nell’area” — confermando la piena legittimità del mancato riconoscimento di tale emolumento da parte dell’Ente locale.

Il Tribunale ha spiegato, aderendo alla tesi dell’Avvocato Santi Delia, che “il trattamento economico accessorio può essere erogato esclusivamente nei limiti delle risorse legittimamente costituite nei relativi fondi e nel rispetto dei vincoli finanziari imposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. Il presupposto indefettibile per l’attribuzione di qualsiasi voce retributiva accessoria nel pubblico impiego contrattualizzato è dunque l’esistenza di un fondo validamente e legittimamente costituito: in sua assenza, nessuna pretesa può trovare accoglimento, a prescindere dall’effettivo svolgimento delle funzioni.

Si tratta di principio di particolare rilievo che, da ultimo, è stato valorizzato da diversi Tribunali in tema di distribuzione delle risorse del fondo nell’ambito delle PEO a favore dei dipendenti degli enti locali e non solo dei Dirigenti.

Di rilievo è anche il profilo del sindacato giurisdizionale: il giudice ordinario non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni discrezionali relative alla costituzione e alla distribuzione del fondo, né procedere a una determinazione equitativa che prescinda dall’accertamento dell’esistenza stessa della risorsa finanziaria.

Così come sostenuto dall’Avvocato Santi Delia, dunque, nel pubblico impiego, nessun trattamento economico accessorio può essere preteso al di fuori delle risorse legittimamente appostate nei fondi della contrattazione integrativa; l’incapienza del fondo non è un vizio sanabile dall’intervento giudiziale, ma un limite invalicabile che preclude ab origine il diritto alla corresponsione.