RICORSO PER OTTENERE l’AMMISSIONE Al TFA SOSTEGNO PER I DOCENTI DI TERZA FASCIA

PERCHE’ RICORRERE – DI CHE RICORSO SI TRATTA?

I MIUR, in data 1 dicembre 2016, ha pubblicato il D.M. n. 948/2016 relativo al TFA per il conseguimento della specializzazione sul sostegno per ogni ordine di scuola. Per accedere al tirocinio formativo il Ministero ha previsto delle prove preselettive; si tratterà, dunque, di un percorso a numero programmato anche con test preliminari calendarizzati in date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione. L’ammissione a detti percorsi di specializzazione è riservata ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno. Il Decreto Ministeriale in esame concerne l’attuazione del Decreto del Ministero dell’istruzione n. 249/2010 già oggetto del reclamo proposto dall’associazione La Voce dei Giusti al Comitato Sociale Europeo il quale, con sentenza, ha dichiarato l’illegittimità del sistema di formazione degli insegnanti in relazione all’impossibilità per i docenti precari di terza fascia d’istituto di accedere ai percorsi per il conseguimento della specializzazione sul sostegno, nonostante la pluriennale esperienza di insegnamento in tale campo.
Si ricorre dunque per far sostenere le prove preselettive e accedere al TFA Sostegno a tutti i dottorati che abbiano svolto almeno un giorno di servizio sul sostegno.


 

CHI PUO’ RICORRERE

Possono ricorrere tutti i docenti inseriti in terza fascia senza titolo abilitante e con almeno un giorno di servizio sul sostegno.


AUTORITA’ ADITA E CONDIZIONI

Il ricorso sarà proposto innanzi al Tar Lazio, con lo stesso si impugneranno i bandi dei singoli atenei relativi alla proposta dell’offerta formativa. Un primo ricorso è, tuttavia, già partito si è con lo stesso impugnato il DM che con una clausola escludeva la partecipazione al TFA ai docenti di terza fascia, in quanto docenti non abilitati. Chi non ha partecipato dunque al primo ricorso, può partecipare al presente, potrà però subire l’eccezione di tardività per non aver impugnato tempestivamente la clausola limitativa e di impedimento alla sua partecipazione (coma da primo ricorso).Chi ha aderito al primo ricorso (con scadenza gennaio 2017), alla pubblicazione dei singoli bandi procederà, invece, con la proposizione di motivi aggiunti.