MEDICINA GENERALE: ANNULLATO IL DECRETO MINISTERIALE SUI CRITERI DI AMMISSIONE AL CORSO TRIENNALE

Il TAR Lazio, ha annullato il Decreto Ministeriale che regola l’accesso al corso di Medicina generale accogliendo il ricorso proposto dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti ed ordinando l’ammissione in sovrannumero dei ricorrenti.

Com’è noto, il D.M. 7 marzo 2006 relativo ai “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale”  prevede che “in caso di parità di punteggio si faccia ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea, o in subordine della minore età”.

Trattasi, come più volte sostenuto dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti – e da ultimo confermato dal Tar Lazio – di un criterio assolutamente illogico ed irrazionale che, paradossalmente, finisce per premiare solamente i soggetti che hanno impiegato più tempo a laurearsi e non certamente i migliori. L’assoluta irrazionalità del criterio emerge pensando che ci sono candidati esclusi nonostante abbiano seguito il medesimo percorso universitario così da laurearsi nella medesima sessione ma in giorni differenti, con la conseguenza che l’ammissione al corso di medicina generale viene decisa semplicemente perché il giorno di conseguimento del diploma di laurea è anteriore a quello di un altro candidato!

“Ne risulta”, ha scritto il TAR LAZIO, comparando la disciplina sull’accesso a Medicina generale rispetto ad altri analoghi settori, “che per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione universitarie la posizione nella graduatoria nazionale, laddove si verifichi la parità di punteggio finale, è affidata a criteri oggettivi e comunque volti a valorizzare il merito dimostrato nello svolgimento delle prove dai candidati e tanto si verifica anche per tutti i concorsi pubblici, laddove la preferenza è risolta in base a criteri di merito quale l’aver svolto lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni (cfr. art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487). E che il merito debba avere una sua rilevanza nei casi di parità di punteggio da parte dei concorrenti è sovente ribadito dal Consiglio di Stato che, in ordine proprio ai criteri indicati dall’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 1994, sostiene che il criterio della minore età, (nel caso in esame previsto dall’art. 9 del D.M. 7 marzo 2006), è residuale rispetto al merito e ai titoli di preferenza indicati nel ridetto art. 4, comma 5/d.P.R. n. 487 (C. Stato, sezione V, 26 giugno 2012, n. 3733). Ed il principio va senz’altro mutuato nel caso in esame, in cui dunque il criterio di preferenza della minore anzianità di laurea non appare legato a nessun principio oggettivo di merito, ma a circostanze soggettive e fattuali irrilevanti ai fini dell’accesso ad un corso formativo destinato a costituire a sua volta titolo di valutazione per l’inserimento nella professione medica di base“.

Commenta, in tal senso, l’Avvocato Delia dopo aver appreso della vittoria: “Un sistema così strutturato affida sostanzialmente al caso l’ammissione al percorso di formazione, in aperta violazione di tutti i principi che sottendono ogni procedura concorsuale, finalizzata sempre alla scelta dei migliori. Volendo dargli una logica, essa potrebbe essere individuata nella circostanza che la minore anzianità di laurea dovrebbe corrispondere ad un aggiornamento più recente. Paradossalmente, tuttavia, si dimentica che se è questa la ratio, l’aggiornamento più recente deve essere riferito anche al post lauream e, dunque, ai titoli accademici, persino più alti successivamente acquisiti. Un criterio che andando a valorizzare semplicemente la data di conseguimento del diploma di laurea, non tiene in considerazione la reale preparazione dei vari concorrenti: è irragionevole che soggetti operanti nel medesimo settore, ossia quello medico, subiscano regole così diverse nella disciplina dell’accesso ai corsi di formazione post lauream, quando si verificano situazioni di ex aequo”.

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