Mobilità’ scuola: il CCNL sulla mobilità elude la garanzia e le esigenze di rango costituzionale dei docenti portatori di handicap ex l. n. 104/1992

Il Tribunale del lavoro di Vicenza ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti incardinato in ragione dell’ennesimo trasferimento negato ad una docente avente una situazione davvero peculiare.

Nel caso di specie infatti, il Ministero ha negato alla ricorrente, portatrice di handicap grave personale e referente della madre a sua volta portatrice di handicap grave, il trasferimento presso una delle sedi da lei ambite in via prioritaria nella regione Calabria, laddove ella ha la propria residenza ed il proprio nucleo familiare (marito, figlia minore e madre).

Sebbene anche solo l’aspetto per cui la docente fosse referente della madre portatrice di handicap dovesse essere considerato dal Miur ai fini del trasferimento, ciò che è peggio, è che l’Amministrazione confermando la sede di titolarità presso un ambito della regione Veneto non ha minimamente preso in considerazione il più importante aspetto che ella è anche portatrice di un handicap grave personale ex Lege 104/92.

Così, con ricorso d’urgenza depositato nel mese di agosto la docente adiva il Tribunale del lavoro di Vicenza per “provare” ad ottenere un avvicinamento alla propria residenza e per potersi occupare delle proprie condizioni di salute.

Orbene, nonostante la documentale sussistenza di posti nelle sedi ambite dalla docente, il Ministero li assegnava comunque a docenti non in possesso di peculiari situazioni con diritto di precedenza e richiedenti peraltro un trasferimento all’interno della stessa provincia.

Ed infatti in giudizio, le agguerrite difese dell’Amministrazione ribadivano l’aspetto per cui, ai sensi del CCNL sulla mobilità dei docenti, il trasferimento interprovinciale a favore del docente referente di un parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado della persona da assistere affetta da handicap in situazione di gravità poteva essere effettuato solo in sede di mobilità provinciale e MAI in quella interprovinciale.

Sull’handicap personale invece, il Ministero si limitava solo a sostenere che la docente non avesse ottenuto una delle sedi ambite per “evidente indisponibilità dei posti nelle sedi richieste”.

Pertanto, il Tribunale di Vicenza, condividendo integralmente le difese e le deduzioni proposte dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, ha sancito che “il CCNI, infatti, pur rispondendo alle esigenze di assicurare un ordinato svolgimento dell’attività amministrativa, elude nella sostanza la disciplina preferenziale prevista dalla legge a tutela dei soggetti protetti dalla l. 104\1992, anteponendo le esigenze di gestione amministrativa nella materia dei trasferimenti alle esigenze, di rango costituzionale, di tutela della salute delle persone disabili” e per l’effetto ha ordinato “all’Amministrazione resistente di provvedere alla valutazione delle condizioni di priorità di cui all’art. 21 l. 104\1992, con riferimento alle sedi degli ambiti territoriali indicati in ricorso”.

L’Avvocato Delia commenta: “è stato l’ennesimo giudizio combattuto contro il Ministero dell’Istruzione che, purtroppo, pare ancora essere sordo rispetto a tante peculiari situazioni dei propri dipendenti e noi, possiamo solo continuare a combattere tali ingiustizie nelle aule dei Tribunali, consapevoli però che talvolta può non bastare, tanto che sarebbe necessario un intervento volto ad armonizzare le regole della mobilità dettate dal CCNL e le Leggi poste a tutela di diritti costituzionalmente garantiti come appunto la L. 104/1992. Oggi però, ancora una volta non abbiamo abbassato la guardia e dopo una battaglia intensa siamo riusciti a far riavvicinare la ricorrente alla propria residenza garantendogli di poter coltivare il proprio diritto costituzionale alla salute”.