Mondo docente: dal concorsone apertura all’ammissione dei dottorati (CDS), ottenuti risarcimenti per i precari storici (Tribunali di Pordenone e Teramo) ed importanti ammissioni in GAE per i diplomati magistrale (TAR).

dirittoscolastico
Categories: News

E’ stata davvero una settimana importante per il mondo della scuola ed i docenti. In tre diverse macroaree, infatti, lo Studio Legale degli Avvocati Michele Bonetti e Santi Delia è riuscito ad ottenere importanti risultati per centinaia di docenti che agli stessi si erano rivolti.

Il concorsone. L’ultima e probabilmente più importante novità riguarda il c.d. “Concorsone”. Dopo gli accoglimenti ottenuti al T.A.R. per i docenti di ruolo e al C.D.S. per coloro che sono in possesso di diploma magistrale linguistico, ieri è stato tratto per la prima volta il caso dei dottorati di ricerca.

Il T.A.R. aveva dapprima accolto e poi, in sede collegiale, rigettato la richiesta di ammissione affermando che il percorso dei dottori di ricerca non può ritenersi equipollente all’abilitazione all’insegnamento che ha caratteristiche asseritamente differenti.

Su questo, invero, non ci siamo mai trovati daccordo.

Ecco perchè, sin dall’inizio del nostro percorso sulle ammissioni al concorsone 2016, abbiamo individuato delle categorie che, a nostro modo di vedere, erano in possesso di titoli che possono dirsi equipollenti rispetto all’abilitazione.

Il primo caso su cui si è vinto, difatti, è stato quello di un docente in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) per poter essere chiamato quale Professore associato all’Università ma che, secondo il MIUR, non poteva neanche partecipare al concorsone.

Su questa scia, ed argomentanto grazie ad un’articolata teoria sul confronto tra i percorsi abilitativi (1 anno) ed il dottorato (3 anni), siamo riusciti a sostenere che tale titolo dottorato (il più alto del sistema di formazione italiano ed europeo) non può essere ritenuto non sufficiente almeno per la mera partecipazione al concorso.

Il Consiglio di Stato, in sede d’urgenza, ha dunque ribaltato l’esito negativo del T.A.R. ed autorizzato una ventina di docenti a continuare nel loro percorso di esami.

Le ammissioni in GAE. Solo due giorni prima, questa volta il T.A.R. Lazio, pronunciava 3 decreti monocraticidecreti monocratici ed ordinava l’ammissione in GAE di alcuni ricorrenti con diploma magistrale, confermando l’orientamento assunto, per la prima volta in sede collegiale, alla camera di consiglio del 9 giugno. In questo come in quel caso i ricorsi erano stati patrociniati dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti che, dal giudice del lavoro, stanno provando a spostare la battaglia innanzi al T.A.R.

Si tratta degli stessi obiettivi che lo studio si propone di raggiungere con la nuova impugnativa del D.M. 495/16. Grazie a questo nuovo ricorso tutti i docenti in possesso di abilitazione con diploma magistrale, magistrale linguistica, depennati, congelati, TFA, PAS e SFP potranno aderire a specifiche azioni per ottenere l’ammissione in GAE. Seguendo la pagina dedicata potrete aderire all’azione. E’ importante inviare la domanda di ammissione in GAE al MIUR entro l’8/7 con raccomandata a.r.

I termini per aderire al ricorso sono prorogati al 20/7 ed anche chi non è riuscito a presentare la domanda può parteciparvi. Qui il link per aderire.

Il risarcimento ai precari storici. Sempre in questa settimana, infine, sono giunte due importanti senteze sul precariato scolastico dai Tribunale di Teramo e Pordenone. Il MIUR è condannato al risarcimento danni nei confronti di un docente precario, sfruttato dal “sistema scuola” per oltre un decennio. Le sentenze non solo riconoscono il diritto alla ricostruzione della carriera e all’anzianità maturata del docente, ma stabiliscono un cospicuo risarcimento danni pari a 12 (Pordenone) o 6 (Teramo) mensilità. Le decisioni sono assai importanti perchè sottolineano come non esiste alcuna “pretesa diversità ontologica tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato”. Secondo il Tribunale, infatti, “IN CONCRETO PERÒ QUESTA DIVERSITÀ NON ESISTE, né per quanto riguarda le funzioni, dato che tutti concorrono allo stesso modo all’espletamento del medesimo servizio, né per quanto riguarda le modalità di accesso al lavoro poiché i lavoratori di ruolo sono, in buona parte, degli ex precari assunti a tempo indeterminato per effetto dello scorrimento delle graduatorie in cui sono tuttora inseriti i loro colleghi a termine; né infine per quanto riguarda il contenuto del rapporto, essendo diritti e doveri uguali sia per i lavoratori di ruolo che per i supplenti“.

Il MIUR dovrà risarcire oltre € 30.000 a docente, oltre a sostenere le spese legali in un range che va da € 2.500,00 a € 5.000,00.