Esame avvocato 2015/16: studio aperto ai colleghi ed ai praticanti non ammessi per spiegare lo stato dell’arte della giurisprudenza

magistratura
Categories: News

Nelle settimane passate le Corti d’Appello hanno reso noto l’esito delle prove scritte dell’esame per l’abilitazione forense. La percentuale degli ammessi, come ormai avviene dal 2005, è obiettivamente bassa se confrontata con il 98% degli ammessi a Catanzaro negli anni 90 e nei primi

2000. Da quando, in particolare, le correzioni sono eseguite da Commissioni di altre Corti d’appello rispetto a quelle di svolgimento dell’esame, la risposta delle stesse è notevolmente divenuta più rigida ed inferiore è divenuto il numero dei soggetti ammessi.

Pur se, talvolta, la bocciatura è evidentemente ingiusta in quanto il contenuto dell’elaborato mostra, in maniera chiara, una sufficiente padronanza di tutti i requisiti per poter aspirare a vestire la toga, è ben possibile che il compito sia non meritevole e la bocciatura corretta.

I candidati bocciati, soprattutto a causa delle scelte delle stesse Commissioni di non motivare le proprie decisioni, hanno spesso mal digerito tali decisioni e si sono rivolti al T.A.R. per ottenere l’ammissione alla prova orale.

La giurisprudenza sul macrotema dell’onere di motivazione da parte delle Commissioni di concorso, si è mostrata divisa e, tutt’oggi, non pare vicina una sintesi univoca delle diverse posizioni. Alcuni T.A.R., difatti, hanno espresso posizioni ondivaghe giungendo ad affermare o a negare in anni differenti l’onere o meno di adeguata motivazione accanto al voto numerico. Assai indicativa, in tal senso, è la tenacia del T.A.R. Catania che, da sempre, ha sostenuto con forza l’insufficienza del solo voto numerico salvo doversi piegare alle indicazioni del C.G.A. (che al contrario lo riteneva sufficiente) nel 2014 a fronte di una pioggia di riforme, anche cautelari, subite e poi tornare, lo scorso anno, sulle proprie antiche posizioni.

Stavolta, ci riferiamo proprio al passato concorso, il T.A.R. Catania ha diffusamente motivato sull’onere di motivazione accogliendo, in particolare, proprio i nostri ricorsi  ed il C.G.A. ha confermato la bontà di tale tesi.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha rigettato tutti gli appelli proposti avverso le ordinanze emesse dal T.A.R. Catania che, nel mese di settembre, aveva accolto i nostri ricorsi ordinando alle Commissioni di ricorreggere gli elaborati.

Chi, grazie alla ricorrezione, aveva ottenuto l’ammissione all’orale è già diventato avvocato. Si tratta di importantissimi precedenti in punto di motivazione delle correzioni di elaborati di concorso giacchè, per la prima volta, il dissenso alla prassi di procedere alla correzione solo con il voto numerico, proviene dal Giudice d’appello. In un nostro recente articolo, peraltro, abbiamo spiegato il vero valore di queste ricorrezioni.

Il Consiglio di Stato, al contrario, è sempre fermamente rimasto contrario a tale tesi obbligando, di fatto, anche TAR ostinatamente e ragionatamente contrari al solo voto numerico, ad adeguarsi. Tra questi, ad esempio, proprio il T.A.R. Lazio che, in sede di merito, ha mutato il proprio orientamento cautelare rigettango i ricorsi. Anche il TAR Palermo, nonostante la posizione del C.G.A. ha, in sede di merito, confermato il proprio orientamento negativo. Idem per i T.A.R. di Reggio Calabria e Catanzaro che si sono allineati al CDS.

A differenza dell’anno passato, peraltro, quest’anno, le Commissioni (almeno quelle che hanno corretto gli elaborati dei praticanti messinesi) hanno motivato sinteticamente riferendosi ai criteri generali, ragion per cui l’aggressione del difetto assoluto di motivazione diventa ancora più delicato.

Prima di intraprendere la strada del ricorso, inoltre, con la chiarezza che deve darsi ad ogni cliente (come proprio Voi ben sapete), deve essere evidente a tutti che la contestazione della mancata motivazione circa la Vs bocciatura può, al massimo, portare all’accoglimento del TAR volto alla ricorrezione del Vs elaborato.

Ecco perchè, per tutti i nostri ricorrenti, prima di accettare il mandato, facciamo una valutazione della bontà dell’elaborato per comprende se ci sono lacune che, anche in sede di ricorrezione, difficilmente potrebbero essere superate.

Diverso, invece, è il caso di vizi della procedura “concorsuale” che ne minano la legittimità a monte. In tal caso non è illegittima solo la singola bocciatura ma l’intera procedura.

Il Giudice amministrativo, in tal caso, avrà due vie: l’annullamento dell’intera procedura o, per quanto di interesse, la bocciatura del singolo ricorrente con conseguente ammissione alla prova orale. Quest’ultima soluzione è tuttavia accolta da una giurisprudenza che, allo stato, sembra minoritaria e che, per quanto ci risulta, non ha ancora trovato precedenti sin dalla fase cautelare. Tale aspetto non è da trascurare in quanto il Vs interesse è, per lo più, quello di non rifare l’esame a dicembre ottenendo immediata soddisfazione.

Non possiamo, quindi, che essere molto cauti su un’azione basata esclusivamente su tali vizi ove i compiti non abbiano, ad una prima analisi prognostica, una “buona consistenza”.

Tali vizi, secondo recente giurisprudenza del Consiglio di Stato resa proprio in fattispecie identica, possono essere utili per ottenere l’ammissione diretta agli orali giacchè, in sede di merito, il CDS ha chiarito che “gli effetti della presente decisione valgono negli stretti limiti soggettivi della domanda azionata”.

Il CDS basa la propria decisione sui principi espressi dall’Adunanza Plenaria con la storica decisione resa sul nostro ricorso con cui, sulla base di un vizio di carattere generele (in quel caso la violazione dell’anonimato in un concorso a quiz) si era riusciti ad ottenere il bene della vita ai ricorrenti esclusi l’ammissione al corso di laurea). Secondo tale recente decisione, “fatte salve le differenze specifiche, tale conclusione è in linea con quanto ha affermato l’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato in una vicenda per certi versi analoga, nel senso che una potenziale lesione della regola dell’anonimato è di per sé ragione di invalidità, indipendentemente da un concreto accertamento dell’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione (sentenza 20 novembre 2013, n. 26)“.

Proprio in quanto tali peculiarità dell’azione vanno chiariti in maniera puntuale a tutti Voi e, nello stesso tempo, comprendiamo l’ansia e la delusione derivante da una bocciatura inaspettata, essendo impossibile rispondere a tutti Voi colleghi che ci state contattando un appuntamento a breve, abbiamo pensato ad una riunione informativa tematica con tutti gli interessati. Una tavola rotonda tra giovani giuristi utile per confrontarci sulla questione e darvi, ove necessario, tutti i consigli per intraprendere, ove crediate e ve ne siano i presupposti, una azione a Vostra difesa.

La riunione è fissata per venerdi 15 luglio alle ore 18 al nostro studio di Messina Via S. Agostino, 4 (Galleria Vittorio Emanuele). Vi consigliamo di richiedere, in tal senso, per tempo, copia dei vostri compiti, dei verbali di correzione e di quelli dei giorni della prova oltre che dell’abbinamento delle buste.

Per partecipare alla riuonione è sufficiente compilare il form on line che ci serve per gestire l’eventuale numero eccessivamente alto di desioni per i nostri locali dividendoci in più riunioni o chiamare la segreteria ai numeri 0906412910 e 0906406782.