Tfa sostegno: il Tar Lazio annulla il Decreto Ministeriale e dichiara illegittima la soglia di ammissione

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È stata finalmente pubblicata la sentenza del Tar del Lazio che si attendeva da giorni con riferimento al giudizio che vedeva coinvolti i candidati esclusi dalle prove scritte nel concorso TFA per il sostegno.

Tale provvedimento, ha pienamente condiviso le teorie proposte nel ricorso e volte a censurare l’apposizione di una soglia minima di accesso in una prova preselettiva pur in presenza di posti vacanti. Nonostante infatti a tali corsi di specializzazione sono ammessi a partecipare soltanto insegnati già abilitati che spesso insegnano anche di ruolo da molti anni, gli stessi vengono costretti a sottoporsi ad una triplice prova di ammissione solo all’esito delle quali accederanno al percorso di specializzazione.

Pur non ritenendo legittimo che la formazione per tali soggetti debba essere a numero chiuso, è evidente che l’unica ragione che può limitare la loro formazione professionale (garantita dalla Costituzione) è, a nostro modo di vedere, l’adeguata formazione che gli Atenei devono garantire sulla base del numero dei posti banditi. Ove, come è accaduto, i posti banditi sono addirittura più dei partecipanti non riusciamo davvero a comprendere la ragione per cui non si dia la possibilità ad un insegnante GIA’ ABILITATO e formato da anni di studio e lavoro dallo stesso Ministero e dagli Atenei di continuare a formarsi. Il miglioramento della loro formazione, peraltro, non può fare altro che aiutare tanto loro stessi ma soprattutto i discenti con disabilità giacchè costoro avranno la possiblità di essere seguiti da soggetti ancora più formati e capaci di rispondere alle loro peculiari esigenze.

Paradossalmente, invece, lo scorso anno in Sicilia, pur di consentire ad altri docenti di avvicinarsi alle loro famiglie, gli è stato consentito di insegnare sul sostegno senza tale titolo di specializzazione. A chi vuole formarsi, dunque, sulla base di irrazionali soglie di accesso si sbarra la possibilità di farlo; a chi semplicemente chiede di avvicinarsi a casa si consente di affiancare i discenti con disabilità pur in carenza di tale titolo.

Il Tar, anche sulla base di questi principi, ha accolto le ragioni degli Avvocati DELIA e BONETTI stabilendo il principio per cui la prova preselettiva nelle procedure concorsuali assume solo la funzione di operare una prima “scrematura” dei partecipanti e “l’ammissione di un numero di concorrenti inferiore, rispetto a quello dei posti disponibili, è sintomo di un’anomalia, che avrebbe dovuto suggerire interventi correttivi”.

Secondo il T.A.R. Lazio va valorizzato “sia dell’interesse pubblico alla disponibilità di insegnanti di sostegno qualificati, in misura sufficiente per il relativo fabbisogno, sia dei principi, di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione (secondo cui la garanzia del diritto allo studio si qualifica come diritto della persona: cfr. TAR Sicilia, CT, Sez. I, 1.8.2011, n. 2031), sia infine in corrispondenza dei canoni di logicità e ragionevolezza, che disciplinano l’operato della pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.9.2009, n. 5434): principi, tutti, in base ai quali si deve privilegiare la tesi, volta ad assicurare lo scorrimento della graduatoria nei posti non utilizzati”.

Di conseguenza sono stati annullati i decreti ministeriali nella parte in cui non consentono la copertura dei posti disponibili al termine della fase preselettiva ed il conseguente ulteriore scorrimento delle graduatorie di merito, fino alla completa copertura dei posti disponibili. L’annullamento di tali DD.MM. perciò, sulla base di questa decisione e in ragione ai nostri successivi ricorsi che in corso, costringerà adesso gli Atenei di tutta Italia a far scorrere le graduatorie ed ha disporre le prove suppletive per i candidati esclusi ove ci siano posti vacanti.

Soddisfatti gli Avv.ti Delia e Bonetti dichiarano “la formazione sul sotegno assume un ruolo fondamentale  nell’ambito dell’istruzione del nostro Paese ed il Miur non può consentire che residuino posti vacanti in un percorso formativo così importante come quello del TFA.
Riteniamo  sia corretto consentire l’accesso all’insegnamento a docenti ben preparati che hanno investito tempo e sforzi economici per la loro formazione. E’ stata una battaglia in cui abbiamo creduto sin da subito e siamo lieti che il provvedimento del Tar sia giunto tempestivamente in quanto i nostri ricorrenti hanno tutti concluso le prove e la loro immatricolazione ai corsi dipendeva esclusivamente dalla conferma del Tribunale. Il loro percorso professionale può dunque procedere senza ulteriori ostacoli”.

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