FIT: Docenti esclusi dal concorso agevolato

DI CHE COSA SI TRATTA E PERCHE’ RICORRERE

Come noto, con il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 per il riordino, l’adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti sia su posti comuni sia di sostegno, è stata disposta una fase transitoria al fine di consentire ai docenti già abilitati di poter ottenere il ruolo. Sulla base di ciò entro il 2018 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca bandirà il primo concorso per l’inserimento dei docenti nelle G.R.A.M.A., cioè le nuove graduatorie regionali di merito ed esaurimento.

Il nuovo concorso “semplificato” ha il medesimo impianto del concorso docenti del 2016, con le medesime illegittimità già censurate dal TAR e dal Consiglio di Stato.


CHI PUO’ RICORRERE

Dottori di ricerca.  A nostro modo di vedere la previsione che li esclude è illegittima, in quanto non valorizza il percorso triennale di dottorato che è il più alto titolo conseguibile in Europa e come già fatto da noi, per primi in Italia, per il concorso 2016, agiremo per far ottenere l’ammissione a tale percorso a tutti coloro che hanno il dottorato di ricerca, in quanto non riconosciuto abilitante dal Miur. (LEGGI del valore abilitante del titolo di dottorato IN GAE).

Quale è lo stato del contenzioso sui Dottori di ricerca e sul valore abilitante del loro titolo?

La situazione è ancora molto incerta anche all’interno del Consiglio di Stato.

Il 18 dicembre 2017, difatti, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello pilota degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti ordinando l’immediata iscrizione in G.A.E. dei primi docenti con dottorato di ricerca e servizio nella scuola pubblica espressamente motivando sui propri precedenti “concernenti equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione, che hanno disposto l’ammissione richiesta dagli interessati”.

Il Consiglio di Stato, pur consapevole di una giurisprudenza non ancora pacifica sul tema “rammentate le pronunce cautelari della Sezione sulla questione della possibile equipollenza tra dottorato di ricerca e abilitazione (nel senso della non manifesta infondatezza della questione, e per l’accoglimento delle istanze cautelari, Cons. Stato, sez. VI, ordinanze nn. 4904/2016, 5450/2016, 1593/2017, 1594/2017, 1937/2017; nel senso invece della non equipollenza, e della diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca, con conseguente rigetto delle istanze cautelari, Cons. Stato, sez. VI, ordinanze nn. 5144, 5145, 5153 e 5163 del 2017)”, ha preferito dar seguito alla prima, ordinando, nelle more del merito, l’ammissione in GAE dei ricorrenti.

Come si ricorderà, la questione del titolo di dottorato e della sua equipollenza con il percorso di abilitazione all’insegnamento scolastico (attenzione non rispetto all’abilitazione in se ma con riferimento ai rispettivi percorsi) era tornata di attualità, conquistando le prime pagine dei quotidiani nazionali, nell’ambito dell’ammissione al concorsone del 2016. Un tema, sopito per anni, che gli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti hanno portato all’attenzione nazionale con una serie di contenziosi volti a ridare forza ad un nuovo dibattito prima ancora che giudiziario politico e di riforma sul valore del più alto titolo di istruzione europeo.

Sin dall’istituzione del T.F.A. nel 2010 poi attivato nel 2012, infatti, si evidenziò, con il conforto del parere del Consiglio di Stato, l’illegittimità di una scelta volta a mettere sullo stesso piano un neolaureato ed un dottore di ricerca: entrambi devono fare 3 prove per accedere al percorso abilitante e ciò non è tollerabile.

La pronuncia, che rappresenta un’unica apertura del Consiglio di Stato sul tema dell’ammissioni in G.A.E. che ha rigettato le richieste di ammissione di tutte le altre categorie di insegnanti esclusi perché non abilitati (dagli ITP, agli abilitati in altre classi di concorso, sino agli abilitandi in scienze della formazione primaria) segue dunque l’interpretazione totalmente innovativa proposta dai legali che, a differenza di tutti gli altri, avendo per primi sollevato il tema, hanno sempre basato le proprie azioni su tesi totalmente originali.

Il dottorato di ricerca, come è noto, è il più alto titolo di studio conseguibile in Italia come nel resto d’Europa e le azioni attualmente in corso, più che ottenere il singolo ed episodico risultato per il singolo docente, mirano a riattivare un nuovo confronto politico istituzionale che, in un’ottica di riforma del sistema, valorizzi le competenze acquisite dai dottorati non escludendoli ma anzi enfatizzando le loro caratteristiche nell’ambito dell’insegnamento scolastico. Si tratta, dunque, di un’ampia strategia che, necessariamente, deve partire dal contenzioso per giungere ad un auspicato riconoscimento istituzionale del titolo. In tal senso sono in corso petizioni e istanze anche a livello europeo su cui si attendono importanti pronunciamenti.

La novità Europea. Con una nota datata 12 dicembre 2017 e recapitataci oggi, il Presidente della Commissione per le Petizioni, Cecilia Wilkstrom, ha comunicato che la nostra Petizione è stata dichiarata ricevibile e che, proprio per aver superato quest’esame (che è largamente il più ostico ed all’esito del quale vengono rigettate oltre il 90% delle petizioni) è stata ora passata all’esame della Commissione parlamentare competente che è quella per il mercato interno e la protezione dei consumatori.

Si tratta di un nuovo ed importante passaggio che serve a ridare slancio alla valorizzazione del titolo di dottorato e, anche su questo, abbiamo ritenuto di accettare le adesioni al ricorso FIT.


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