ASN: il Tar accoglie nel merito. Si al riesame ad opera di una differente Commissione

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A pronunciarsi sul tema, il Tar Lazio, con sentenza, accogliendo le cesure proposte dagli Avv. Santi Delia e Michele Bonetti riguardo la valutazione di inidoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nel settore “diritto tributario” di una ricercatrice a tempo determinato dell’Università di Messina.

È noto ai più infatti, lo scandalo che ha investito il sistema di reclutamento dei docenti, in particolare con riferimento alla classe di concorso di Diritto Tributario. Le ultime tornate dell’ASN sono state caratterizzate da una continua censura delle valutazioni effettuate dalle Commissioni giudicatrici che, trincerandosi dietro il criterio della c.d. discrezionalità, in alcuni casi, avevano escluso dal panorama universitario numerosi ricercatori e associati nonostante le loro capacità scientifiche fossero riconosciute anche oltre i confini nazionali.

Nel caso di specie, la ricorrente, con un curriculum vitae di particolare rilevanza, impugnava la valutazione della Commissione giudicatrice che le negava l’abilitazione di seconda fascia a seguito di una valutazione del tutto arbitraria fondata, sull’asserita carenza di “originalità” delle pubblicazioni presentate. La ricorrente, si vedeva negata l’abilitazione richiesta nonostante avesse i c.d. “valori soglia” più alti di altri partecipanti al concorso e nonostante il possesso dei titoli richiesti.

In particolare, il Tar ha ritenuto, accogliendo le tesi difensive, che l’elemento portante e decisivo in ordine al superamento della procedura di abilitazione scientifica nazionale, dovesse essere rinvenuto proprio nella motivazione rassegnata dalla commissione che, nella fattispecie, non è stata sufficientemente estrinsecata, in spregio della normativa di riferimento e dei principi cardini del diritto amministrativo.

Secondo il Tar, “ai fini abilitativi viene ora richiesto, per l’impatto della produzione scientifica, il raggiungimento di almeno due valori-soglia su tre degli indicatori, per i titoli, il possesso di almeno tre tra quelli individuati dalla Commissione, per le pubblicazioni, la qualità nel complesso elevata delle stesse”, pertanto, stante gli apprezzamenti positivi ottenuti e la coerenza col settore concorsuale, sia sotto il profilo temporale che metodologico, “il giudizio reso appare viziato, sotto il profilo della motivazione contraddittoria” ragion per cui, il Miur dovrà “procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione”.

Il Miur è stato inoltre condannato alle spese di giudizio.