Consiglio di Stato: il ricorrente ammesso alla scuola di specializzazione medica ha diritto al relativo trattamento economico

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Importante pronuncia del Consiglio di Stato, che con ordinanza si è pronunciato sul caso di un ricorrente che era stato ammesso alla Scuola di Specializzazione medica presso l’Università di Palermo ma non aveva ricevuto il relativo trattamento economico.

Il ricorrente si era rivolto al Consiglio di Stato chiedendo l’immatricolazione alla Scuola di Specializzazione di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Palermo e i giudici di Palazzo Spada avevano accolto la sua istanza cautelare, permettendo allo stesso di prendere parte al corso. Tuttavia, secondo l’Ateneo, non gli doveva essere attribuito il relativo trattamento economico in mancanza della conferma da parte del Miur dei relativi stanziamenti.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le pronunce giurisdizionali precedenti costituiscono valido titolo per il riconoscimento del trattamento economico dovuto per chi è iscritto ad una Scuola di Specializzazione medica. Nella pronuncia si legge che “l’istanza ex. art. 59 c.p.a. debba essere accolta e debba essere ordinato all’Università degli Studi di Palermo il pagamento degli emolumenti a titolo contrattuale, sin dall’immatricolazione e conseguente frequenza del corso da parte del ricorrente, con interessi e rivalutazione monetaria”. Si tratta di una pronuncia di grande rilevanza, così come confermato dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, che sono sempre in prima linea per permettere ai giovani medici sia la partecipante alle SSM che, come in questo caso, per il trattamento di tipo economico.

Inoltre, l’Università è obbligata a tenere un comportamento diligente, poiché oltre al pagamento di quanto dovuto, dovrà corrispondere una somma pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo dell’esecuzione. In tal modo, il CDS ha voluto scongiurare che l’Ateneo continuasse nella sua situazione di perdurante inerzia. Infine, l’Università di Palermo è stata condannata a risarcire le spese di lite del procedimento.