ASN: il TAR Lazio accoglie ricorso. Annullato il giudizio di inidoneità e disposto il riesame del candidato.

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Confermando ancora una volta la centralità del tema a sostegno della corretta valutazione dei candidati all’abilitazione scientifica nazionale, il TAR Lazio ha accolto le tesi degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti e condannato il MIUR.

L’intera materia dell’abilitazione scientifica nazionale, difatti, si trova, sin dalla prima tornata, al centro di un imponente contenzioso volto, per lo più, a mettere in dubbio i limiti della discrezionalità di giudizio da parte della Commissione giudicatrice.

Nonostante i successivi aggiustamenti abbiano provato a ridurre tali margini, tuttavia, ancora oggi assistiamo a giudizi tutt’altro che limpidi (non secondo noi ma secondo il Giudice amministrativo) da parte delle Commissioni.

Dopo le recenti vittorie sui Settori scientifici disciplinari di ambito giuridico (Diritto Privato e Tributario) e Medico (Nefrologia), il Tribunale ha censurato le illegittimità delle valutazioni, occupandosi dell’abilitazione alla seconda fascia per il Diritto Amministrativo.

Anche nel caso di specie, infatti, la Commissione aveva espresso, nei confronti di un candidato che superava le mediane e i paletti dei titoli imposti all’accesso della valutazione, giudizio di inidoneità, asserendo una “mancanza di originalità” dei suoi scritti.

Nello specifico, invece, il candidato aveva ottenuto il superamento di 3/3 dei c.d. “valori soglia” nonché titoli sufficienti rispetto a quelli imposti, i quali, secondo l’orientamento ormai consolidato dello stesso Tar, non possono essere ritenuti irrilevanti ai fini della procedura di abilitazione e, come tali, bypassati dalla personale valutazione sui lavori.

Il Tribunale, cristallizzando un principio già sostenuto dallo Studio ed accolto nei precedenti giudizi, ha statuito che “in presenza del raggiungimento, da parte della ricorrente, dei ricordati parametri oggettivi di riscontro, previsti per il rilascio dell’abilitazione scientifica nazionale (i c.d. “valori soglia”ndr.)”, la motivazione deve essere ampia e rafforzata, mentre, al contrario, nella specie, “i giudizi individuali (di cui due positivi e tre negativi) e il giudizio collegiale presentano (…) elementi di incertezza e contraddittorietà”. Si è messa a nudo, dunque, ancora una volta la condotta illegittima tenuta dall’Amministrazione nell’esercizio dei propri poteri i quali, ha confermato il Tar, risultavano per altro sorretti da una motivazione “carente e contraddittoria”.

In particolare riferimento al caso di specie, infatti, il Tar Lazio ha rilevato che “nel giudizio collegiale reso dalla commissione, il contrasto (anche interno alla valutazione individuale dei singoli commissari) tra i predetti giudizi non è stato risolto tramite un adeguato e coerente grado di sintesi nel giudizio finale complessivo di non idoneità, il che costituisce un elemento di rilievo che giustifica il giudizio di fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente”.

Così, riconoscendo “meritevoli di accoglimento” i vizi sostenuti dai rappresentanti legali della candidata, il Tar Lazio ha annullato i provvedimenti che vedevano quest’ultima non idonea ai fini dell’abilitazione e, dopo una lunga disamina circa gli effettivi pregi della ricorrente, ha ordinato all’Amministrazione “di rivalutare l’interessata” con conseguente condanna alle spese di giudizio in suo favore.