Il Consiglio di Giustizia Amministrativa condanna la Regione: la sanzione per l’abuso edilizio non si trasmette agli eredi.

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto le tesi difensive dello Studio dell’Avv. Santi Delia, definendo quali siano i principi del potere sanzionatorio amministrativo ed il suo corretto esercizio.

Nel caso in esame, infatti, il ricorrente difeso dallo Studio, che aveva ereditato un immobile oggetto di sanatoria a seguito dell’accertamento di un abuso ediliziodi lieve entità”, aveva ricevuto, a distanza di diversi anni dalla predetta sanatoria, una sanzione di alcune migliaia di euro.

Nonostante il notevole lasso temporale intercorso tra l’abuso e la sua sanzione, integrante quest’ultima la sanatoria riconosciuta dalla Soprintendenza, l’Amministrazione aveva ritenuto punire il comportamento lesivo con tariffe frattanto notevolmente maggiorate.

Il massimo organo della Giustizia amministrativa siciliana, tuttavia, accogliendo le censure mosse dalla difesa alla condotta illegittima dell’Amministrazione, ha correttamente ricostruito la funzione della sanzione, riconoscendo come “pacifica la sua natura di “vera e propria sanzione amministrativa (…) avente natura meramente punitiva, risulta come tale non trasmissibile agli eredi e non reiterabile nei confronti di altri soggetti”.

Pertanto, seguendo il parere della Corte, il principio che se ne desume è che, nonostante la sanzione possa essere disposta unitamente alla sanatoria, così come nel caso di specie, la finalità da associarsi è comunque di carattere afflittivo. Proprio questa sua natura, infatti, la differenzia, per esempio, da una concessione che, invece, ricadendo sulle opere e non essendo diretta al singolo, sarebbe certamente trasmissibile agli eredi.

Dopo aver citato numerosi precedenti, il Collegio, riferendosi alla teoria avanzata dalla difesa circa il carattere della sanzione, ha affermato come “essa trova condivisione” secondo un “ormai costante orientamento di queste Sezioni Riunite, assunto sulla linea di quello espresso sia dal Consiglio di Stato che dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede giurisdizionale, secondo cui va, innanzitutto, affermato che l’indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione” soggetta, peraltro e sempre secondo la Corte, alla normale prescrizione.

Così, ritenendo che, sebbene la disponibilità dell’immobile ricada in capo all’erede, la sanzione disposta unitamente alla sanatoria debba essere considerata nella sua natura afflittiva/risarcitoria e, pertanto, riferibile esclusivamente all’autore materiale dell’illecito, il Collegio ha ritenuto prive di fondamento le pretese dell’Amministrazione.