Abilitazione alla professione di Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e ordina la ricorrezione degli elaborati.

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Dopo la vittoria innanzi al C.G.A., lo Studio dell’Avvocato Santi Delia torna ad occuparsi di esami di abilitazione alla professione di Avvocati, cimentandosi nella difesa di un candidato i cui elaborati erano stati valutati in maniera irregolare.

In particolare, a guadagnarsi le censure difensive accolte dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato era stata l’irregolare composizione della Commissione esaminatrice di ROMA che, da sola, aveva compromesso l’intera valutazione e la votazione assegnata agli elaborati del ricorrente.

Nel disciplinare gli esami in questione, infatti, esigenze garantistiche hanno spinto il legislatore a stabilire tassativamente la composizione della Commissione esaminatrice, che prevede per la correzione degli elaborati, una commissione composta da:

  • 3 avvocati designati dal CNF ed iscritti presso l’albo speciale per le giurisdizioni superiori e 3 supplenti con medesime caratteristiche;
  • 1 magistrato ed 1 supplente;
  • 1 componente del mondo universitario, scelto tra professori o ricercatori confermati in materie giuridiche ed un supplente.

Nel caso di specie, al contrario, i verbali in sede di correzione della prova in questione dimostravano l’assenza di alcuni membri della Commissione, in particolare quelli rientranti nella terza delle succitate categorie, che, dunque, non rispettava la composizione prevista ex lege.

Così, accogliendo le tesi difensive, il Consiglio di Stato ha chiarito che “con il citato art. 47 è venuto meno il principio di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni forensi, in passato applicabile ex art. 22, comma 5, del regio decreto legge n. 1578/1933. Tanto delineato sul piano ordinamentale, risulta dagli atti depositati in primo grado che la sottocommissione che ha corretto gli elaborati scritti dell’appellante non è stata costituita alla stregua del criterio di composizione di cui all’art. 47, comma 1, della legge n. 247/2012, pari a tre avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, un magistrato ordinario ed un professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche, con conseguente illegittimità della valutazione operata“.

Sino ad oggi le Commissioni agivano utilizzando i supplenti in maniera fungibile, senza rispettare la percentuale prevista per le singole categorie ma, a seguito della plenaria prima, e dell’ordinanza esaminata adesso, una condotta del genere non sarà più possibile.