Cancellazione concerti: il Legislatore impone solo un voucher. E’ legittimo o viola i diritti dei consumatori?

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I grandi concerti, le manifestazioni sportive, gli spettacoli di richiamo nazionale ed internazionale sono stati cancellati in forza di disposizioni di Legge volte a contrastare l’emergenza coronavirus.
Lo stesso Legislatore dell’emergenza ha disciplinato le ipotesi di rimborso dei titoli e dei biglietti acquistati.
Le regole attualmente in vigore ed utili per orientarvi.
Vediamo cosa dispone la norma. Si tratta dell’art. 88 del Decreto c.d. Cura Italia che prevede “A seguito dell’adozione delle misure di cui all’articolo 2, comma l, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilita’ della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Ma cosa dispone l’art. 1463 c.c. richiamato “nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”.
L’art. 88 del Decreto Cura Italia, pur richiamando l’art. 1463 c.c. lo applica solo in parte in quanto la previsione del codice consente o meglio impone la restituzione di quanto ricevuto, la nuova norma restituisce “solo”, un voucher spendibile entro un anno e, peraltro, ottenibile mediante ulteriore prestazione.
Chi, di questo voucher, avendo acquistato un evento unico a cui era interessato in quel dato momento, di fatto, potrebbe non farsene nulla con grave violazione dei diritti stabiliti dal nostro codice.
A chi scrive, in tal senso, pare che il contemperamento di interessi che il Legislatore ha adottato, non appaia totalmente proporzionato anche in quanto si è assimilata l’ipotesi dell’annullamento del viaggio e dei pacchetti turistici, con quella, molto più complessa e peculiare, degli eventi. L’evento, come lo stesso vocabolo richiama, ha il sapore di essere unico ed irripetibile. Ho comprato un biglietto per vedere una partita di tennis di quell’evento e non di un altro o per l’anno successivo. Ho deciso di comprare il biglietto del concerto di Ultimo a Messina o Vasco a Catania perchè in quell’anno preferisco quell’artista ad altri e, magari, il prossimo avrò altre preferenze. Pensiamo agli acquisti di eventi come concerti di artisti legati a specifici targhet di età che, da un anno all’altro, hanno inevitabilmente un bacino di utenza differente. In altri casi è persino possibile che cambi la città dell’evento per mancanza, frattanto, della concessione del sito dove svolgersi (tra questi il caso dei concerti di Ultimo e Tiziano Ferro a Messina). In tal caso, probabilmente, imporre il voucher anzichè il rimborso è misura imposta dal Legislatore ma poco conforme ai veri interessi di una delle parti.

Probabilmente, quanto meno nel settore turistico, il Legislatore ha ritenuto di contemperare le esigenze private e pubbliche sottese tra cui, certamente, quello pubblico di solidarietà sociale (art. 2 Costituzione) volto ad evitare di “affosssare” ancor di più un settore in seria crisi di liquidità. Le stesse esigenze, tuttavia, non paiono rintracciarsi nel settore dell’organizzazione degli eventi, ad esempio con riguardo ai concerti dei grandi artisti, che, semplicemente, opteranno per lo spostamento in un altro periodo di tour e spettacoli. In tal caso, peraltro, il voucher emesso andrebbe a costituire un titolo da spendere, per lo più, con riguardo all’intero pacchetto di spettacoli e servizi dallo stesso offerti e solo incidentalmente legato all’artista titolare dello spettacolo stesso.

In tal caso l’elemento solidaristico, francamente, sfugge giacchè, ad esempio, l’intero indotto concertistico (palchi, sicurezza, etcc) non pare riceverà nulla da tale scelta ed a guadagnarci (o a perderci meno del consumatore) sarà soltanto l’intermediario di vendita (pensiamo alle Società che gestiscono la vendita di praticamente tutti i biglietti di evento) e/o gli stessi titolari dell’evento che, probabilmente, potranno utilizzare gli incassi già ottenuti senza aver sostenuto l’intera spesa dell’organizzazione dell’evento (e, dunque, per ripeterci, service, palco, sicurezza, spostamenti, etcc). Se, ancora, nel settore turistico la misura sembra mirare, anche, alla tutela del consumatore forse costretto, in molte situazioni, a misurarsi con problemi di insolvenza o fallimento di imprenditori del settore turistico, con riferimento ai grandi eventi, ancora una volta, sfugge il così importante sacrificio imposto ai consumatori.

L’art. 1463 c.c., in tal senso, obbliga di dare quanto ricevuto. Ho dato soldi, non un voucher a tempo. Perchè non mi restituisci quanto pagato?

Anche le condizioni generali di acquisto dei titoli di ingresso a concerti e manifestazioni, peraltro, hanno spesso clausole che consentono la restituzione di quanto pagato e non il corrispettivo in voucher.

Analizziamo la più frequente, stante il sostanziale oligopolio di vendita di tali titoli, da parte della nota Società “TicketOne”. Quest’ultima, si legge nell’art. 16, “potrà in ogni momento annullare, su richiesta dell’Organizzatore e/o delle autorità preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per motivi tecnici e/o organizzativi diversi da quelli di cui all’art. 16 che segue e, quindi, nell’ambito di un Evento che non sia annullato, un Titolo di Ingresso già emesso o un ordine di acquisto relativo a un Titolo di Ingresso già effettuato. In tal caso, il Cliente avrà diritto al rimborso dell’Importo Totale pagato, compresa la Prevendita, le Commissioni di Servizio e gli Oneri Aggiuntivi, ma escluse le spese di Consegna a Domicilio, se la spedizione del Titolo di Ingresso è già avvenuta al momento dell’annullamento dell’ordine e/o del Titolo di Ingresso.

Vi sono seri dubbi, dunque, che in tal caso, la previsione normativa abbia derogato ad una pattuizione espressa tra le parti imponendo al consumatore oneri più stringenti rispetto al contratto stesso.

Solidarietà, in tal senso, per molti consumatori, potrebbe anche voler dire rientrare in possesso di una somma che, anche a seguito del diverso momento storico ora vissuto e delle perdite economiche subite, valuterebbe di spendere in attività diverse che, purtroppo, la nuova contingenza impone.

I rimedi.

A fronte di una norma comunque vigente non vi sono serie e diverse alternative rispetto all’azione giudiziale. Solo un Tribunale (o il Giudice di Pace se si agisce per un singolo titolo di valore certamente inferiore rispetto alla competenza di tale Autorità giudiziaria), potrà, se ne condivide i dubbi sopra prospettati, rimettere alla Corte Costituzionale la bontà della Legge e, in particolare, dell’art. 88 di cui vi abbiamo dato contezza.

Lo studio, anche con riguardo alla numerosità ed entità delle segnalazioni, sta valutando la possibilità di agire con un azione collettiva volta a sollecitare l’Autorità adita a sollevare la questione innanzi alla Corte.

Chi, dunque, non ritenesse conforme al suo diritto il mero riconoscimento di un voucher o l’utilizzo del biglietto acquistato in altra data (anche dopo un anno), può compilare il seguente form e in ipotesi di azione che sia possibile intraprendere, verrà contattato dallo studio.