Consiglio di Stato: valido il titolo di Odontoiatra ottenuto in Serbia.

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Il Consiglio di Stato accolto definitivamente il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti e ordinato all’Università di valutare il titolo estero di un laureato in Odontoiatria.

L’azione giudiziale intrapresa, difatti, era volta alla valutazione del titolo di laurea ottenuta in Serbia che, come è noto, trova spessissimo più di una resistenza da parte degli Atenei. La problematica è quella legata ai titoli Serbi, albanesi ed africani che Atenei e Ministero della Salute continuano a non valutare adeguatamente celandosi dietro formule di stile ed anche stavolta siamo giunti per primi per primi ad ottenere il riconoscimento di un titolo di laurea estero in Italia.

La prima vittoria era giunta dal T.A.R. Calabria che, accogliendo il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti aveva ordinato all’Università di valutare il titolo estero di un laureato in Odontoiatria. Secondo il T.A.R. di Catanzaro (est. Tallaro) “l’art. 1, paragrafo a.2) del decreto del Rettore dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro del 18 giugno 2012, n. 517, recante il “Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei titoli accademici ed abbreviazione del corso di studio; riconoscimento percorso formativo e trasferimento presso l’UMG”, è “in contrasto con gli artt. III.1, III.3, IV.1 e VI.1 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997, la cui ratifica è stata autorizzata e resa esecutiva in Italia con l. 11 luglio 2002, n. 148” e l’Ateneo deve essere condannato a “valutare il titolo da costui posseduto alla luce degli artt. III.1, III.3, IV.1 e VI.1 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea“.

Grazie a tale vittoria, l’Ateneo ha provveduto a rimodulare il proprio Regolamento e sulla base di revisione originata grazie alla nostra azione, è avvenuto una nuova valutazione del nostro ricorrente ed è seguita l’ulteriore accoglimento del Consiglio di Stato.

Oggi arriva una nuova ed importante vittoria dal Consiglio di Stato secondo cui, a prescindere dalla complessa vicenda che ha caratterizzato il titolo estero conseguito, vi è un obbligo delle Amministrazioni di valutare, in concreto, il percorso. Secondo il Consiglio di Stato, già in fase cautelare, “appare fondata la censura relativa alla violazione della normativa in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, con particolare riferimento all’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990; che, dunque, non venendo in questione un atto vincolato, andavano valutate le deduzioni del destinatario del provvedimento richiesto, con particolare riguardo alle caratteristiche, qualità e completezza del corso di studi e adeguatezza dei programmi; che l’istanza cautelare va accolta e, per l’effetto, l’esecutività della sentenza va sospesa ai soli fini del riesame della istanza, sicché l’Università di Catanzaro dovrà rideterminarsi sulla istanza di riconoscimento in maniera motivata e dopo avere consentito al ricorrente di partecipare al procedimento”.

In ottemperanza a tale decisione l’Ateneo ha rivalutato il titolo ammettendo al VI anno di odontoiatria il ricorrente con obbligo di conseguimento dei soli 3 esami non presenti nel proprio corso di studio estero oltre alla tesi.

In fase di merito, infine, il Consiglio di Stato ha affermato il principio del consolidamento ritenendo di accogliere la tesi di Delia e Bonetti sulla cessata materia del contendere che si applica ove “l’Amministrazione abbia assunto spontaneamente, all’esito dell’ordinanza cautelare, provvedimenti favorevoli alle parti appellanti, senza alcuna riserva esplicita e senza previsione alcuna di efficacia ed esecuzione dell’atto favorevole condizionata in via risolutiva a un esito del gravame sfavorevole all’appellante, “[d]allo svolgersi della vicenda emerge l’adozione, da parte dell’Amministrazione, di un atto di acquiescenza, dal che consegue la cessazione della materia del contendere sulla controversia essendo come detto sopravvenuta una situazione nuova e diversa da quella esistente al momento della proposizione del ricorso di primo grado tale da rendere certa l’inutilità di una decisione di merito” (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 marzo 2018, n. 1923).

“In applicazione di tali coordinate ermeneutiche”, conclude il Consiglio di Stato, “essendo stata pienamente soddisfatta nella specie la pretesa del ricorrente senza riserve, per effetto di un provvedimento non condizionato all’esito del giudizio, assunto autonomamente e indipendentemente dall’esecuzione dell’ordinanza cautelare, risulta cessata tra le parti la materia del contendere, da dichiararsi in appello, previa riforma della sentenza pronunciata in primo grado”.