GRADUATORIE A.T.A. E VALUTAZIONE SERVIZIO MILITARE: BONETTI & DELIA VINCONO IN TRIBUNALE. ORDINATA LA RETTIFICA PUNTEGGI.

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“Deve ritenersi corretto il calcolo dei 12 punti preteso dal ricorrente, dovendosi attribuire allo stesso 6 punti per il servizio militare prestato nel periodo dal 6 dicembre 1995 al 27 novembre 1996 (0.50 per ogni mese di servizio), oltre gli ulteriori 6 già attribuiti dall’Amministrazione per gli ulteriori titoli del ricorrente”.

In occasione della pronuncia oggi in commento, emessa dal Tribunale di Messina, il Giudice del Lavoro ha stabilito che a differenza di quanto sostenuto dal Ministero la “valutazione del servizio militare”, anche se prestato non in costanza di nomina, va computato per intero tanto per i docenti quanto per il personale ATA.

Secondo il Tribunale “la portata assolutamente generale del 7 comma dell’art. 485 D.L.vo 297/94 che non è connotata da limitazioni di sorta, e che non si presta certo a essere derogata da norme di rango secondario quali il D.M. e il D.D.G …, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie – e non solo ai fini della valutazione del servizio prestato agli effetti della carriera una volta che il docente sia stato assunto in ruolo – onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento”.

Da parte del Decidente, si è registrata dunque una piena adesione alla tesi difensiva prospettata dai legali, sul punto commenta l’Avvocato Santi Delia, name founder dello Studio Legale Bonetti & Delia, “ha errato l’Amministrazione resistente nella valutazione attribuita al ricorrente, dal momento che il servizio militare va sempre computato anche se non svolto in costanza di nomina e, in tal senso, il Decreto Ministeriale secondo cui il servizio di militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina, va senz’altro disapplicato”, ed aggiunge “la portata assolutamente generale del risultato raggiunto con questa vittoria, è tangibile nella misura in cui a beneficiarne non è solo il ricorrente, che ha diritto ad un punteggio più alto e alla rettifica della graduatoria, ma l’intero ambito scolastico, trattandosi di un principio generale, che ben si presta ad essere applicato a tutti i casi in cui l’Amministrazione sia incorsa in errore nell’attribuzione del relativo punteggio, pensiamo alla classe docente”.