Con sentenza n. 1693/2021 del 9 settembre 2021, il Tribunale di Messina ha accolto definitivamente il ricorso patrocinato dall’Avvocato Santi Delia name fonder di Bonetti & Delia avverso l’illegittimo scorrimento della graduatoria del concorso per le immissioni in ruolo del personale docente, bandito dal MIUR con D.D.G.105 del 23.02.2016, per quanto concerne la Regione Sicilia.
Nel caso trattato dal Tribunale siciliano, le operazioni di missione in ruolo si svolgevano in più sessioni dando vita alla scelta dei primi candidati con riguardo alle sedi immediatamente disponibili, e alla possibilità per quelli peggio gradita di scegliere, nelle successive sessioni, su ulteriori sedi sopravvenute.
La ricorrente si vedeva costretta a prendere servizio, per mancanza di altri posti, in una sede diversa da quella ambita che, successivamente, venivano offerte agli altri candidati peggio gradita.
Il Giudice del Lavoro di Messina, ha aderito alla tesi degli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti affermando che “il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore (..)In altre parole, in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione”, in quanto si tratta di un tipico procedimento concorsuale come tale strettamente regolato dal bando”.
Una vittoria che evidenzia l’importanza del principio meritocratico ponendo in maniera deteriore le necessità organizzative dell’Amministrazione “in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione”, in quanto il procedimento concorsuale è rigidamente regolato dal bando”.