Dopo la nostra vittoria sulle ammissione ai corsi di Laurea a numero chiuso di quest’anno (link) il Ministero non rassegnandosi proponeva appello.
Secondo il Ministero infatti le valutazioni dell’Istituto superiore della Sanità e dei nostri ricorsi erano errati perché la Commissione non aveva sbagliato a formulare i quesiti. L’eventuale accoglimento avrebbe travolto l’esito positivo sin’ora ottenuto e ribaltato il risultato raggiunto. Oggi gli appelli, i primi proposti, sono stati rigettati dal Consiglio di Stato.
In particolare i Giudici di Palazzo Spada hanno ha rigettato gli appelli cautelari proposti dal Ministero dell’Università e della Ricerca per la riforma delle ordinanze del TAR che ammettevano i nostri ricorrenti in sovrannumero.
Il Collegio, ha rilevato che: “- dalla relazione emerge che i quesiti riconosciuti “ambigui” sono il n. 10 e il n. 21;
– l’appellante ha espressamente contestato non solo il quesito n. 21 ma anche il quesito n. 10, diversamente da quanto afferma l’appellante;
– che l’appellante nella graduatoria unica nazionale ha totalizzato un punteggio di 32,40 nel test di accesso;
– che, ai fini della prova di resistenza, attribuendo alla candidata 3 punti per i quesiti n. 10 e n. 21 più 0,80 punti corrispondenti alla penalità per aver risposto erroneamente ai suddetti quesiti (come afferma negli scritti difensivi) le sarebbe riconosciuto un punteggio superiore a quello minimo di accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia indicato nella domanda.
Per tali motivi, il CdS ha ritenuto di dover confermare l’ordinanza del TAR e l’ammissione del ricorrente con riserva e in sovrannumero, al corso di laurea in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2021/2022.
Soddisfazione è stata espressa dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti name founder di Bonetti e Delia che “a questo punto auspicano che le risorse del Ministero sin’ora investite in una non proficua battaglia volta a sostenere, a torto, la legittimità del proprio operato, siano rivolte a far recuperare il tempo perduto
Ai ricorrenti illegittimamente esclusi”.





