Forze armate e militari: si al tatuaggio se coperto con la divisa indossata in occasioni pubbliche.

TAR LAZIO annulla bando marescialli Guardia di Finanza: no all’esclusione se il tatuaggio è “inidoneo a ledere il decoro della Guardia di Finanza perchè non visibile “indossando le ordinarie divise maschili del Corpo”.

Il TAR del Lazio, ha accolto la tesi proposta dallo Studio Legale Bonetti & Delia in tema di esclusione dai concorsi per l’accesso all’Arma.

In particolare, con sentenza del 27 ottobre 2022, la IV Sezione, ha integralmente accolto, il ricorso proposto da un aspirante maresciallo finanziere, valutato come non idoneo in sede di accertamenti psico-fisici a causa della presenza di due tatuaggi in zona sovramalleoalare, e dunque coperta da uniforme.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha ritenuto come contraria al tenore del quadro normativo di riferimento l’interpretazione, del bando, fatta propria dall’Amministrazione, circa l’automatica esclusione di tutti quei candidati con tatuaggi o alterazioni fisiche permanenti involontarie nella zona sovra malleolare.

Tale area del corpo, difatti, pur espressamente indicata dal bando come escludente in ipotesi di presenza di tatuaggi, per i candidati di sesso maschile risulta sempre coperta, rendendo, secondo l’Avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia, illegittima la prescrizione. Dello stesso avviso è stato il T.A.R. “Siffatta interpretazione si pone, invero, in contrasto con il chiaro dettato della normativa primaria, la quale si limita ad imporre un aspetto esteriore del militare decoroso – tale consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti. Conseguentemente l’ultima parte della già citata disposizione del bando deve essere interpretata come meramente esemplificativa dei criteri dalla legge stabiliti senza che la stessa possa ritenersi introduttiva – in spregio al principio del favor partecipationis – di nuovi criteri restrittivi dalla stessa non previsti, idonei ad escludere soggetti con tatuaggi o altre alterazioni permanenti volontarie dell’aspetto fisico, siti in zone del corpo non visibili indossando le uniformi di ordinanza”.

Il Tribunale amministrativo, inoltre, ha rigettato l’eccezione proposta dall’Avvocatura dello Stato con cui si contesta l’esistenza di “uniformi” che darebbero luogo ad una scopertura della gamba. Non rileva, difatti, l’utilizzo di equipaggiamento e divise usate solo per alcuni contingenti e per attività di preparazione ed allenamento interna.

Tale materiale, difatti, secondo i legali del giovane aspirante e il T.A.R. “non è indossato in occasioni pubbliche, non essendo classificabile quale “divisa” in senso proprio”. Nè rileva il fatto che tali divise potrebbero essere cambiate in futuro con altre che “lascino scoperta la gamba, posto che la valutazione – circa l’idoneità dei tatuaggi a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme – deve essere presa allo stato degli atti, che gli i tatuaggi, risultando già ad oggi in avanzato stato di rimozione, saranno a breve completamente eliminati”.