Il TAR Reggio Calabria ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Santi Delia volto dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato in relazione all’istanza dei ricorrenti volta ad ottenere il permesso di costruire.
I ricorrenti, chiedevano il permesso di costruire un immobile ad uso abitativo e commerciale all’Amministrazione Comunale ma, dopo più di quattro anni e plurimi solleciti, ricevevano un mero preavviso di rigetto corredato da una scarna motivazione dalla quale era impossibile comprendere la ragione del diniego. Inoltre, a tare preavviso non seguiva il provvedimento conclusivo del procedimento.
Gli stessi si vedevano, quindi, costretti a ricorrere avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione dinnanzi al Giudice Amministrativo.
Il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria ha accolto il ricorso, ritendo sussistente l’obbligo del Comune di pronunciarsi sulla richiesta di rilascio del permesso di costruire presentata dai ricorrenti mediante l’adozione di un provvedimento espresso ex art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990.
Il Collegio ha infatti affermato che “benché la nuova formulazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001, conseguente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 70/2011 convertito con la Legge n. 106/2011, abbia introdotto nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, al di fuori delle fattispecie nelle quali emerga la sussistenza dei vincoli espressamente indicati, un’ipotesi di silenzio assenso, deve tuttavia ritenersi che dalla sopra indicata disposizione non discenda in ogni caso ed automaticamente l’inammissibilità dell’azione avverso il silenzio inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., dovendo di contro essere valutata, al fine di verificare la sussistenza dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, la specificità della fattispecie esaminata, la natura del potere esercitato dall’amministrazione ed il complesso degli interessi coinvolti”.
Nel caso di specie, invero, l’amministrazione comunale si è meramente limitata a comunicare ai ricorrenti il preavviso di rigetto della domanda di permesso di costruire al quale non ha fatto seguito, neanche dopo il formale atto di diffida la conclusione del procedimento con provvedimento espresso.
Pertanto, conclude il TAR: “Ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.P.R. n. 380/2001 la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire deve ritenersi esclusa, oltre che nei casi di sussistenza dei vincoli ivi espressamente indicati, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio opponga motivato diniego sulla domanda stessa.
Deve ritenersi, pertanto che, il preavviso di diniego, pur essendo intervenuto a distanza di oltre tre anni dalla presentazione della domanda dei ricorrenti, abbia inciso sulla formazione del silenzio assenso, comportando l’obbligo per l’amministrazione comunale di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.