Il TAR Lazio in fase cautelare respinge il ricorso, accogliendolo però in fase di merito; “ebbene” questo è il risultato.

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I giudici amministrativi accolgono il ricorso degli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti e annullano un quesito della prova scritta del concorso a cattedra per gli insegnanti di ruolo.

Il TAR Lazio, con sentenza del 10 marzo 2022, ha accolto il ricorso proposto dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti volto ad accertare l’erroneità di uno dei quesiti che il Ministero aveva somministrato agli aspiranti professori di Italiano.

L’Avv. Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia Studio Legale, sulla scorta del parere favorevole di diversi professori ordinari e studiosi di Etimologia, aveva provato a dimostrare la correttezza della risposta data dalla ricorrente.

Solo dopo il rigetto della domanda cautelare, difatti, la tesi sostenuta in giudizio ha trovato puro riscontro nella valutazione dell’Accademia della Crusca che ha totalmente condiviso le indicazioni sostenute dallo studio legale, rendendo un parere ufficiale. È servita dapprima per l’ammissione alla prova orale già da parte del Consiglio di Stato nella fase di appello cautelare, ed oggi per la decisione di merito.

Il Tar, tuttavia, in sede cautelare aveva valorizzato la discrezionalità delle scelte della Commissione. La tesi sostenuta in giudizio, tuttavia, aveva frattanto trovato l’avallo nella valutazione dell’Accademia della Crusca che ha totalmente condiviso le indicazioni sostenute dallo studio legale, rendendo un parere ufficiale. È seguita dapprima l’ammissione alla prova orale già da parte del Consiglio di Stato nella fase di appello cautelare ed oggi la decisione di merito.

Secondo il TAR i pareri dei Proff. Castiglione e Serianni sono “talmente netti da spingersi a sostenere che la sola risposta realmente esatta con riferimento alla frase sottoposta ai candidati con il quesito in questione, fosse quella data dalla ricorrente e non l’altra ritenuta tale dal Ministero”.

I chiarimenti resi dall’Amministrazione, per quanto estremamente articolati, “non sono apparsi sufficienti a superare le ragioni poste a supporto della correttezza della risposta data dalla ricorrente, avallata non solo dal parere dell’Accademia della Crusca, ma dallo stesso prof. Serianni il cui manuale è citato dall’Amministrazione e ancora da quanto testualmente riportato sul Dizionario di italiano “Sabatini-Coletti” in cui si fa riferimento al “valore” della congiunzione, chiaramente usato come sinonimo di “funzione” della stessa”.

 

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