Concessione balneari brevi: si alla proroga in Sicilia. TAR bacchetta AST Messina su interpretazione circolare.

L’istituto dell’autorizzazione temporanea, come è noto, nasce per la concessione di aree pubbliche e demaniali caratterizzate dall’estensione assai limitata (massimo 1000 mq), per un periodo parimenti contingentato, ordinariamente stagionale, che, anche per le concessioni già in essere o per la particolare morfologia del territorio, non possono essere interessate da una fruizione piena da parte della collettività e, contestualmente, essere sfruttate a pieno da parte di privati interessati con interventi strutturali e duraturi (nel rispetto della temporaneità pluriennale comunque immanente in tutte le scelte concessorie della P.A.).

Proprio al fine di contemperare l’entità degli investimenti da compiere per rendere appetibile alla fruizione tali beni, con l’estrema limitatezza dell’arco temporale utile per lo sfruttamento, anche a fronte di un canone comunque importante da corrispondere all’Amministrazione, l’attività istruttoria volta al rilascio si connota per l’inevitabile immediatezza delle soluzioni da individuare così da consentire al concessionario di programmare lo sfruttamento dell’area con investimenti proporzionati al periodo di “titolarità” del bene.

Avere un bene per soli 90 giorni e doverlo prima totalmente bonificare, poi costruirvi i manufatti frattanto chiedendo permessi e autorizzazioni anche edilizie può diventare davvero antieconomico. Per quanto la stagione balneare in Sicilia sia particolarmente lunga se l’autorizzazione arriva in prossimità del suo inizio riuscire (a fine maggio) ad ottenere i successivi titoli urbanistici utili a costruire i manufatti e le successive autorizzazioni del Questore per gli accessi del pubblico, riduce davvero a poco più di un mese la concreta fruizione.

Proprio in ragione di ciò, a fine agosto, l’Assessorato era intervenuto per spiegare agli Uffici come operare con riferimento alle proroghe da accordare.

Il comunicato stampa dell’Assessorato non sembrava porre dubbi circa la ratio dell’intervento essendo ispirato ad un chiaro favor per i concessionari.

Prorogati fino a un massimo di trenta giorni i termini di scadenza delle “autorizzazioni brevi” per le concessioni balneari in aree demaniali. Lo dispone una circolare firmata oggi dall’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino. «Il provvedimento – dice l’assessore – serve per garantire il diritto dei concessionari a svolgere le loro attività per tutti i novanta giorni previsti dalla legge. In molti casi, infatti, l’iter burocratico ha comportato un allungamento dei tempi di rilascio dei permessi, causando un ritardo nell’avvio delle attività non ascrivibile agli imprenditori. In questo modo tuteliamo un interesse legittimo, evitiamo di appesantire gli uffici con l’esame delle proroghe e non penalizziamo nessun imprenditore».

Secondo l’Area territoriale di Messina, tuttavia, il provvedimento regionale non consentiva la proroga nell’ipotesi in cui la concessione era stata concessa prima dell’1 giugno consentendo così di fruire dei 90 giorni. Non si teneva conto, era questa la tesi dell’Avvocato Santi Delia, del tenore letterale e complessivo di norma e circolare

A ben vedere, dal tenore complessivo della norma, l’area concessa debba poter essere concretamente sfruttata per il, già brevissimo, periodo di 90 giorni giacchè, a sua volta, per quanto sia semplificato il processo di concessione, da esso decorre la successiva attività degli altri enti coinvolti nelle autorizzazioni amministrative necessarie all’apertura al pubblico senza le quali, all’evidenza, nessun uso per finalità turistiche potrà mai essere attivato

La circolare, non a caso, fa riferimento allo sfruttamento dell’area demaniale ove, all’evidenza, per sfruttamento, non può che aversi riguardo al concreto inizio dell’apertura al pubblico della struttura senza la quale nessuno sfruttamento può esistere. Lo sfruttamento è atto del concessionario al fine di “locupletare” grazie al bene concesso, guadagno utile al recupero dell’investimento progettato e del pagamento a favore dell’Amministrazione eseguito. Prima di tale momento, il concessionario non sfrutta l’area ma, a contrario, è il suo investimento economico ad essere elargito per la bonifica, a favore dell’Amministrazione e della collettività, necessaria al fine di rendere fruibile l’area per l’investimento messo in atto.

Il T.A.R. Catania, valorizzando tale tesi, chiariva che “la detta disposizione non appare relazionata alla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio, ma, piuttosto, al concreto possibile inizio dell’attività, che, in considerazione dei titoli conseguiti successivamente e del documentato stato dei luoghi (antecedente e successivo alla installazione degli impianti), non appare inverosimile abbia richiesto un termine diverso (certamente più lungo) da quello ipotizzato dall’Amministrazione“.