Il T.A.R. Lazio, accogliendo la tesi dell’Avvocato Santi Delia, ha condannato il Ministero della Giustizia ad assegnare la sede spettante ad un candidato a cui era stato precluso di partecipare agli scorrimenti della graduatoria attivati solo diverso tempo dalla pubblicazione della graduatoria.
L’originaria decisione del Tribunale aveva messo in luce l’illegittima scelta ministeriale nelle modalità di gestione dello scorrimento e portava alla sospensione dei provvedimenti che avevano escluso la ricorrente dalla graduatoria. Nonostante ciò il Ministero procedeva con altri scorrimenti senza assegnare la sede ambita alla ricorrente.
La selezione pubblica, indetta nell’aprile 2022 per la copertura di 1.660 posti a tempo determinato, aveva visto il termine delle assunzioni dei vincitori il 21 novembre 2022. Nonostante la ricorrente non fosse inizialmente rientrata tra i vincitori, il concorso ha previsto successivi scorrimenti delle graduatorie anche nel 2023 e all’inizio del 2024.
Il Ministero, inizialmente, ed in maniera ragionevole stante il lungo tempo trascorso rispetto all’inizio (ed alla fine del concorso) aveva comunicato i vari scorrimenti ai candidati, chiedendo conferma dell’interesse all’assunzione, per poi interrompere tale modalità di comunicazione con conseguente esclusione del candidato dalla procedura, nell’ambito di un terzo scorrimento giunto dopo quasi un anno dall’ultimo comunicato. Egli, dunque, seppure aveva regolarmente confermato il proprio interesse ai primi due scorrimenti, non aveva avuto modo di partecipare a tale terzo scorrimento, che avrebbe potuto garantirle un posto.
L’Avvocato Santi Delia impugnava l’esclusione del suo assistito, evidenziando l’erroneità della scelta ministeriale. Il TAR Lazio, valorizzando tale tesi, chiariva che “al di là dalla previsione della lex specialis, il predetto adempimento era imposto da evidenti ragioni di buona fede, onde tutelare l’affidamento ingenerato nell’istante dalle precedenti modalità comunicative” e dunque proprio la mancanza di comunicazione ufficiale da parte del Ministero avesse impedito ad essa di partecipare allo scorrimento della graduatoria.
Il Ministero preso atto di tale decisione ammetteva in coda alla graduatoria tutti i candidati perpretando proprio nei confronti di tali candidati e soprattutto del ricorrenti un ulteriore illegittimità che il TAR del Lazio ha nuovamente stigmatizzato imponendo al Ministero di assegnare al ricorrente la sede cui aveva sin dall’origine diritto.