Il Tribunale di Siracusa ha condannato il Ministero e l’Ufficio scolastico provinciale di Siracusa che avevano negato ad un’insegnante in possesso dei requisiti per assistere i genitori disabili, il diritto al trasferimento presso la provincia di Messina. Secondo l’USP, difatti, l’insegnante era decaduta dal diritto di far valer la priorità legata ai benefici della L.n. 104/92 in quanto non aveva indicato tra le sedi di preferenza in domanda, secondo un determinato ordine, il Comune di residenza del disabile.
Secondo la tesi dell’Ufficio la norma del Contratto collettivo che finalmente dopo anni di contenzioso consente di beneficiare della preferenza di cui alla L.n. 104/92 anche per i trasferimenti interprovinciali, imponeva ai beneficiari di indicare in via prioritaria il Comune di residenza e che, ove fosse indicata una scuola specifica, dopo quest’ultima andasse indicato anche il Comune, pena decadenza del beneficio.
L’USP, in particolare, riteneva che l’indicazione del Comune dovesse immediatamente seguire quella della o delle scuole nel Comune stesso pena, appunto, come avvenuto decadenza del beneficio.
Il Tribunale, accogliendo la tesi dell’Avvocato Santi Delia, name founder di Bonetti & Delia Studio Legale, ha spiegato che “la disposizione del CCNI, a differenza di quanto ritenuto dall’Amministrazione scolastica nulla impone circa le preferenze successive alla prima, limitandosi a prevedere che la precedenza resta valida anche nel caso in cui ad essere indicate per prime siano una o più istituzione scolastiche ricadenti nel Comune di assistenza al disabile. In particolare, in base al tenore letterale della sopra richiamata disposizione del CCNI, è fatto obbligo al docente di indicare quale prima preferenza il Comune di assistenza, con la precisazione successiva che non si perde il beneficio ove si indichi per primo un Istituto scolastico presente all’interno dello stesso Comune, mentre nulla è previsto dal CCNI circa l’indicazione delle sedi successive. Ne consegue che, come correttamente dedotto da parte ricorrente, in base alla lettera della disposizione del CCNI non vi è alcuna preclusione nell’aver indicato il Comune di Messina come ottava scelta anziché come terza immediatamente dopo le scuole del Comune di Messina indicate come prima e seconda, perché la norma si limita appunto a prevedere che “tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto Comune, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in ess[o]”.
Il Tribunale, aderendo alla tesi del legale messinese, ha inoltre chiarito che una diversa interpretazione, come quella propugnata dall’USP, lederebbe – “per una scelta irragionevole dell’Amministrazione scolastica, senza che si rinverrebbe alcuna ratio rispetto alle concrete esigenze organizzative del datore di lavoro”, “un diritto soggettivo fondamentale con copertura costituzionale, avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, essendo di particolare rilevanza la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali – verrebbe ingiustamente compresso ”.
Si tratta, commenta l’Avvocato Santi Delia, di una decisione interpretativa assai importante che mira a fare chiarezza contro le decisioni abnormi di diversi Uffici scolastici e che, finalmente, rimette in posizione prioritaria, “un diritto soggettivo fondamentale e delle tutele previste dalle norme imperative della legge n. 104/1992 e, segnatamente, dell’art. 33, comma 5, il quale dispone che “il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede”.
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