Con una recente pronuncia, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha chiarito i rigorosi oneri probatori che gravano sul partecipante a una procedura selettiva che agisca per il risarcimento del danno da perdita di chance. La sentenza, accogliendo la tesi dell’Avvocato Santi Delia, spiega che, per ottenere un ristoro, non è sufficiente dimostrare l’illegittimità della procedura, ma è indispensabile provare di possedere una probabilità “seria, concreta ed apprezzabile” di conseguire il bene della vita (l’incarico), tale da differenziare la propria posizione non solo rispetto ai vincitori, ma anche rispetto agli altri candidati idonei non selezionati
Il TAR ha chiarito che l’azione risarcitoria è soggetta al pieno rispetto dell’onere della prova sancito dall’art. 2697 c.c., senza i temperamenti del metodo acquisitivo tipici del giudizio di annullamento. Il danneggiato deve quindi dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito: la condotta illegittima, il nesso causale e l’effettività del danno. Il danno risarcibile, difatti, non è una mera possibilità astratta, ma la perdita di una “probabilità seria e concreta” o “elevata probabilità” di ottenere il risultato utile.
L’aspetto più significativo della pronuncia riguarda la dimensione comparativa della prova. Il T.A.R., difatti, ha accolto l’eccezione formulata dall’Avvocato Santi Delia secondo cui il ricorrente deve dimostrare le concrete maggiori chance di successo rispetto agli altri competitor. In una selezione con più partecipanti, il ricorrente non può limitarsi a confrontare il proprio profilo con quello dei vincitori. Deve, invece, dimostrare di avere un “maggior titolo” anche rispetto agli altri candidati che, pur essendo stati ritenuti idonei, non sono stati selezionati.
Il T.A.R., aderendo a tale tesi, ha precisato che “colui che chiede il risarcimento del danno per perdita di chance, lamentando di essere stato illegittimamente pretermesso, deve anche provare di avere maggior titolo ad ottenere l’incarico rispetto agli altri candidati pretermessi (e quindi non solo rispetto al vincitore), atteso che tutti ben avrebbero potuto egualmente confidare nella concreta probabilità di un esito a loro favorevole della procedura”.





