CONSIGLIO DI STATO: IL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DEVE ESSERE EQUIPARATO AL MASTER DI II LIVELLO.

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar del Lazio, si è espresso definitivamente sul ricorso proposto dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, founders di Bonetti & Delia studio legale, ritenendo illegittima la decurtazione ad opera dell’INPS, di ben quattro punti ai candidati muniti del diploma SSPL.

La Terza Sezione dei giudici di Palazzo Spada ha stabilito un importantissimo principio utile a derogare anche alla lex specialis di concorso ove manchi una previsione specifica sulle valutazioni di taluni titoli. Secondo il Consiglio di Stato, difatti, per quanto “le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, dovendo, invece, essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, primo comma, disp. prel. cod. civ.)”, ove il tema riguardi “l’efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l’ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento”.

“In presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale” non può negarsi una piena equiparabilità.

Il Collegio, dunque, ha riconosciuto che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche in ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento tra i candidati.

Soddisfazione è stata espressa dall’Avvocato Santi Delia, che ha così commentato: “Quella di oggi è un’importante assai innovativa che supera il dato formale del nomen iuris dei titoli per valorizzare l’aspetto sostanziale e che rappresenterà una limpida bussola per i successivi concorsi della P.A.”.

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Ansa.it