Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, patrocinato dallo studio legale Bonetti & Delia, avverso un’ordinanza del TAR del Lazio di rigetto di un ricorso volto alla partecipazione ad un concorso per l’accesso alle Forze dell’Ordine.
Commenta l’Avv. Delia: “trattasi di una decisione molto importante che viene concessa soltanto laddove vi siano sufficienti elementi di fumus boni iuris. La questione ora torna al TAR del Lazio dopo il pronunciamento del giudice di grado superiore, il quale ha riconosciuto la fondatezza delle censure promosse.”
La questione portata alle attenzioni dei giudici amministrativi verte sull’annoso problema del limite di età per l’accesso ai concorsi per le forze dell’ordine, che già da diversi anni è oggetto di importanti pronunce giurisprudenziali. Difatti, sul punto, dal 2010 ad oggi, si sono registrate diverse pronunce anche della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che hanno vagliato la conformità delle varie legislazioni nazionali rispetto ai criteri di cui alla direttiva 2000/78 CE.
Tale direttiva, difatti, vieta ogni forma di discriminazione legata all’età per l’accesso ai concorsi pubblici, prevedendo la possibilità di deroga solo in casi di particolari attività e mansioni.
La vicenda patrocinata dallo studio Bonetti & Delia riguardava l’accesso al ruolo di allievo carabiniere, per il quale la normativa nazionale, recepita all’interno del Codice dell’Ordinamento Militare, prevede un limite di età di 26 anni.
Avverso tale requisito ritenuto illegittimo ed altamente lesivo dei diritti dei giovani candidati che vorrebbero cimentarsi con i concorsi pubblici per l’accesso ad una carriera nelle Forze dell’Ordine, è stato proposto ricorso al TAR e, successivamente, appello al Consiglio di Stato.
I Giudici di Palazzo Spada, riconoscendo la fondatezza e le peculiarità delle doglianze del ricorrente, hanno accolto la pretesa avanzata dallo studio legale, rinviando al TAR del Lazio per una sollecita definizione nel merito della vicenda.