Quale Giudice deve decidere circa la pretesa dei politici al pagamento dei loro gettoni? E’ il T.A.R. o il Giudice ordinario che deve valutare quanto e come devono essere pagati?
La risposta arriva da una sentenza del T.A.R. Catania che, accogliendo la tesi dell’Avvocato Santi Delia, ricostruisce i temi giuridici sottesi.
Il caso nasce dall’introduzione della Legge finanziaria del 2022 che ha previsto l’incremento degli emolumenti per Sindaco, vicesindaco, assessori e Presidenti dei consigli comunali.
Il Legislatore, dunque, aveva lasciato fuori i Presidenti di circoscrizione, e secondo tali eletti, doveva ritenersi comunque automatico anche il loro aumento in quanto, come per le altre cariche, il loro gettone era comunque proporzionale.
Secondo la tesi dell’Avvocato Santi Delia, invece, tale automatismo non scattava stante il fatto che la Regione Siciliana, avendo competenza esclusiva sul tema, avrebbe dovuto legiferare per consentire l’aumento pretesto.
L’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, frattanto, aderiva a tale tesi chiarendo che “la circostanza che il legislatore abbia manifestato la necessità di prevedere espressamente l’incremento delle indennità anche per vicesindaco e assessore evidenzia che la ratio legis della disposizione è quella di limitare l’incremento solo a queste categorie anche perché se avesse operato un effetto automatico tenuto conto come detto che le indennità di vicesindaco ed assessori si calcolano facendo riferimento a quella del sindaco non sarebbe stata necessaria la previsione del comma 585. L’automatismo dell’aumento per i presidenti delle Circoscrizione dunque non potrebbe verificarsi giacché manca la norma primaria che lo consente. Peraltro considerando che la Regione siciliana ha potestà legislativa esclusiva in materia, ben avrebbe potuto, in sede di recepimento, effettuare questa estensione anche per i presidenti circoscrizionali ma invece si è limitata a sancire l’applicazione delle disposizioni finanziarie senza alcuna ulteriore precisione”. L’Assessorato ha inoltre aggiunto che “Analoghe considerazioni valgono che per quanto concerne l’aumento del gettone di presenza dei consiglieri comunali atteso che l’aumento del gettone di presenza previsto al succitato art. 38 è riferito esclusivamente ai consiglieri previsti alla tab. A) del decreto del Ministero dell’Interno 4 aprile 2000. n. 119, che contempla il gettone di presenza dei soli consiglieri comunali e provinciali e il gettone di presenza dei consiglieri provinciali non è previsto dall’allegato A del D.M. n 119/2020 ma dall’art.8 del predetto D.M. 119/2000 in misura pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell’ente in cui e’ costituita la circoscrizione”.
Il T.A.R. Catania, aderendo all’eccezione proposta sulla natura interpretativa di tale assetto normativo, ha concluso per il proprio difetto di giurisdizione evidenziando che “in relazione alle controversie aventi ad oggetto la quantificazione del compenso per l’attività inerente alle funzioni onorarie (cui sono ascrivibili le cariche elettive in esame Cass. civ., sez. lav., n. 22569/2015, ord.), ove deve distinguersi il caso in cui la nomina del funzionario onorario: – non sia accompagnata dalla previsione di alcun tipo di compenso, la pretesa patrimoniale, in mancanza di specifiche previsioni di legge, si risolve in una contestazione della decisione dell’amministrazione di non esercitare il potere di riconoscere emolumenti, affidata alle libere e discrezionali determinazioni dell’autorità che procede, di fronte alle quali il funzionario versa in una situazione giuridica soggettiva avente la consistenza di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo; – presupponga un compenso predeterminato per legge e la parte che agisca in giudizio ne richieda l’esatta applicazione, si verte nell’ambito di situazioni di diritto soggettivo, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, stante l’inesistenza di profili di discrezionalità in ordine all’an ed al quantum della pretesa (Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2022, n. 13990)”.
“Nel caso di specie”, come avevo sostenuto, “viene in rilievo la contestazione sulla effettiva disciplina da applicare, risolvendosi la questione non già in un diniego del riconoscimento degli emolumenti, ma della esatta portata della normativa applicabile, circostanza dialogante con il diritto soggettivo dei ricorrenti”.
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