CONCORSI FORZE ARMATE: IL TAR ANNULLA L’ESCLUSIONE PER UN PREGRESSO INTERVENTO CHIRURGICO.

Una pregressa patologia, ormai completamente risolta, non può trasformarsi in una causa automatica di esclusione da un concorso pubblico per il reclutamento nelle Forze Armate. È questo il principio affermato dal TAR Lazio, Sezione Prima Bis, con la sentenza n. 17166 del 30 ottobre 2026, che ha accolto il ricorso proposto dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, annullando il giudizio di inidoneità espresso nei confronti di un candidato al concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri.

La vicenda riguardava un candidato che, durante l’infanzia, era stato sottoposto a un intervento chirurgico per la correzione di una patologia. Nonostante la completa risoluzione della stessa e l’assenza di conseguenze funzionali, la Commissione medica concorsuale ne aveva disposto l’esclusione, riconducendo gli esiti del pregresso intervento alle cause di non idoneità.

Contro tale determinazione è intervenuto il nostro Studio, che ha contestato la legittimità di un giudizio fondato esclusivamente sulla storia clinica del candidato, senza un’effettiva valutazione delle sue condizioni di salute attuali. La contestazione ha riguardato, in particolare, anche l’interpretazione delle disposizioni regolamentari, sostenendo che le cause di esclusione previste dalla normativa non potessero essere estese a condizioni ormai prive di qualsiasi rilevanza patologica.

La strategia difensiva ha consentito di portare la questione oltre il semplice confronto tra il giudizio della Commissione concorsuale e la documentazione prodotta dal candidato. Il TAR, infatti, ha disposto una verificazione affidata all’Ispettorato di Sanità della Marina Militare, chiamato ad accertare l’effettiva sussistenza di una causa di inidoneità confermava l’inesistenza di ragioni cliniche ostative all’idoneità.

Nella motivazione, il TAR ha chiarito che la mera sottoposizione a un intervento chirurgico non può determinare, di per sé, l’assoluta inidoneità al servizio militare quando il trattamento abbia avuto esito risolutivo e non sia più riscontrabile alcuna infermità ostativa.

Il risultato ottenuto, commentano gli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti “non si sono limitati, alla rimozione di un provvedimento illegittimo, ma ha riafferma un principio fondamentale: il candidato deve essere valutato per le condizioni psicofisiche che presenta al momento dell’accertamento, non per una patologia appartenente al suo passato e ormai definitivamente superata”.