Medici e Professori universitari: inscindibili le loro funzioni di docenza e assistenza anche in deroga ai limiti di età per i sanitari.

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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha revocato la propria precedente sentenza ed accolto il ricorso di primo grado, patrocinato dall’Avvocato Santi Delia innanzi al T.A.R. Catania, con il quale un docente ordinario di medicina aveva lamentato l’illegittimità della decisione dell’Azienda Universitaria Ospedaliera di comminare la decadenza da ogni funzione assistenza nonostante la possibilità frattanto riconosciuta allo stesso docente dall’Ateneo di continuare, in conformità alla Legge, a svolgere le proprie funzioni di docente ordinario sino all’età di 72 anni.

Il C.G.A., nella sua prima decisione, aveva erroneamente rilevato che la decadenza dalle funzioni assistenziali fosse legittima in quanto il docente ordinario aveva sottoscritto un contratto di diritto privato per la Direzione dell’U.O.C. affidatagli ove era espressamente indicato il limite di età invalicabile per i sanitari a 70 anni.

In sede di revocazione, con non comune coraggio, lo stesso C.G.A. ha ammesso il proprio errore “sui fatti” e accolto il ricorso. Al docente, in conformità alle (nostre) recenti decisioni del C.D.S., spetta la restitutio in integrum per tutte le perdite subite.

“Non può allora spiegarsi se non come frutto di un errore circa la identificazione dell’oggetto del contratto il fatto di avere ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, pur avendo questo fatto riferimento non alle “funzioni dirigenziali”, ma a quelle “assistenziali”, che, dunque, il Giudice si è rappresentate come un “fatto” assorbito dal precedente e non invece da esso distinto. Ha considerato insomma le “funzioni assistenziali” legate al contratto (dirigenziale) e non alla qualità di professore universitario e al connesso diritto-dovere – di rilevanza costituzionale – di svolgerle, come invece esse sono.

La intervenuta attribuzione di legittimità ad un provvedimento che escludeva (alla data di raggiungimento dei 70 anni) dalle funzioni “assistenziali” connesse alla “posizione universitaria” (dichiaratamente estranea per altro al thema decidendum come se lo era rappresentato lo stesso Giudice) è stata la diretta conseguenza, in altri termini, della svista in cui il Giudice è incorso circa l’ “oggetto” del contratto sul quale si pronunciava.

In ragione dell’oggetto del contratto (quale esso era e non quale se lo è erroneamente rappresentato il Giudice), il rapporto tra l’Università e il prof. xxx (e il conseguente diritto-dovere di questi alle funzioni assistenziali) non avrebbe potuto in alcun modo essere dichiarato venuto meno a decorrere dal 1 Giugno 2012, dal momento che, a questa data, comunque non poteva dirsi venuta meno la condizione di professore universitario in servizio (con conseguente diritto-dovere all’esercizio delle “funzioni assistenziali”), che del resto lo stesso Giudice di appello esplicitamente dichiarava essere un fatto estraneo al giudizio. Il prof. xxxx avrebbe potuto essere dichiarato cessato dalle “funzioni assistenziali” (secondo la normativa vigente al momento del provvedimento impugnato) dal 1 Novembre successivo, costituendo oltretutto questa data – come si legge nel contratto – il “fatto” da tenere in considerazione: “il limite invalicabile di età previsto dalla normativa vigente nel tempo per il collocamento a riposo”. E ciò perché tale limite invalicabile di età (per la normativa universitaria) non è quello del raggiungimento dell’età di 70 anni, ma quello dello spirare del 31 ottobre successivo a tale momento“.

C.G.A., 24 aprile 2015, n. 361