Dottori di ricerca: svolta al Consiglio di Stato sul valore del loro titolo di studio

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Il Consiglio di Stato mette un primo, importantissimo, sigillo sulla questione dei dottorati di ricerca. Sin dal primo TFA bandito nel 2012 affermiamo che il titolo di dottore di ricerca deve essere valutato dal MIUR in maniera puntuale nell’ambito del sistema scolastico essendo profondamente illegittimo che il più alto titolo del sistema di istruzione, ottenuto all’esito di un percorso pluriennale di studio e ricerca, sia privo di qualsiasi valutazione nell’ambito dei titoli di accesso alle G.I., ai percorsi abilitanti ed al concorso pubblico per ottenere posti di ruolo nella scuola.

Il T.A.R. Lazio aveva rigettato la richiesta di ammissione affermando che il percorso dei dottori di ricerca non può ritenersi equipollente all’abilitazione all’insegnamento che ha caratteristiche asseritamente differenti.

Su questo non ci siamo mai trovati daccordo.

Ecco perchè, sin dall’inizio del nostro percorso sulle ammissioni al concorsone 2016, abbiamo individuato delle categorie che, a nostro modo di vedere, erano in possesso di titoli che possono dirsi equipollenti rispetto all’abilitazione.

Il primo caso su cui si è vinto, difatti, è stato quello di un docente in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) per poter essere chiamato quale Professore associato all’Università ma che, secondo il MIUR, non poteva neanche partecipare al concorsone.

Su questa scia, ed argomentanto grazie ad un’articolata teoria sul confronto tra i percorsi abilitativi (1 anno) ed il dottorato (3 anni), siamo riusciti a sostenere che tale titolo dottorato (il più alto del sistema di formazione italiano ed europeo) non può essere ritenuto non sufficiente almeno per la mera partecipazione al concorso.

Il Consiglio di Stato, ha dapprima consentito a coloro i quali avevano già svolto alcune prove del concorso di proseguirle basandosi sull’aspetto del periculum, ribaltando l’esito negativo del T.A.R. ed autorizzando una ventina di docenti a continuare nel loro percorso di esami. Grazie a tale provvedimento i ricorrenti hanno potuto continuare nel loro percorso e, molti di loro, avendo superato le prove scritte ed orali si sono ritrovati VINCITORI DI CONCORSO.

Mancava, però, un provvedimento chiaro del CDS che prescindesse dalla contingenza dell’aver partecipato o meno ad alcune prove di concorso e che facesse ben capire al T.A.R., al MIUR ed all’intero mondo accademico e della scuola che, finalmente, si sta seriamente valutando la questione dell’equipollenza del titolo di dottorato con quelli di abilitazione all’insegnamento. Oggi, su questo, arriva il sigillo del Consiglio di Stato: “considerato che la questione relativa all’equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione ai fini per cui è causa appare oggettivamente controvertibile o perlomeno non manifestamente infondata” … “che dunque, previa verifica sull’esattezza di quanto dichiarato dalle parti appellanti circa il possesso del titolo di dottore di ricerca (possesso peraltro non contestato dall’appellata), l’appello cautelare va accolto e per l’effetto va disposta l’ammissione con riserva degli appellanti a prove suppletive, da predisporre e da svolgere nel più breve tempo possibile”.

Il MIUR è, dunque, condannato ad ammettere al #concorsone2016 i nostri ricorrenti predisponendo delle prove suppletive ad hoc.

Le udienze del 22 settembre e del 3 novembre, dunque, hanno segnato un crocevia fondamentale nella battaglia al fianco dei dottori di ricerca e del loro titolo giacchè il Consiglio di Stato, in sede collegiale ha, dapprima preso atto che alcuni tra i ricorrenti avevano superato le prove e vinto il concorso ponendo il sigillo sul loro percorso e, successivamente, ha addirittura ammesso alle nuove prove coloro i quali, illegittimamente, erano stati esclusi.

Grazie a questa vittoria anche gli altri giudizi introdotti al fianco dei dottori di ricerca potranno avere nuova spinta.

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