Mobilità docenti: il MIUR, ancora una volta, non riconosce il SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE

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Ancora una volta, come nell’ultimo biennio, l’ordinanza relativa alla mobilità del personale docente per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 non ha riconosciuto il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie ai fini dell’attribuzione del punteggio.

La tabella allegata al n. 2 al CCNI 2017/2018 ai fini della valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo, difatti, ha stabilito l’attribuzione di 6 punti per la mobilità volontaria e di 3 punti per la mobilità d’ufficio, limitatamente al servizio prestato nelle scuole statali, parificate o pareggiate escludendo dunque il servizio prestato nelle scuole paritarie.

Un quadro, questo, che mortifica il servizio svolto per anni da migliaia di insegnanti e si pone in evidente contrasto con i principi interni e comunitari che perseguono l’obiettivo primario di evitare ogni tipologia di discriminazione tra i vari lavoratori che svolgono mansioni analoghe.

Il nostro studio, sin dalla prima mobilità successiva alla c.d. “Buona Scuola” ha sempre ottenuto, per primo, il riconoscimento, a livello nazionale, dell’illegittimità di tale clausola innanzi al Giudice Amministrativo che ha annullato e prima ancora sospeso gli atti ministeriali.

Dopo che sulla mobilità del 2016, per primi, siamo riusciti ad ottenere l’accoglimento in fase cautelare innanzi al Consiglio di Stato, il quale chiariva che “ SONO ILLEGITTIME E VANNO SOSPESE le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”; anche per la nuova ordinanza del 2018, a seguito della prima affermazione cautelare innanzi al T.A.R. Lazio, era arrivata la sentenza definitiva.

Il T.A.R. Lazio, difatti, ha già annullato l’Ordinanza ministeriale n. 207/2018 sulla mobilità docenti del 2018 nella parte in cui omette di valutare il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie accogliendo il nostro ricorso.

Anche per i docenti che non erano riusciti ad agire in tempo innanzi al Giudice Amministrativo, si è riusciti a vincere innanzi al Giudice del Lavoro.

In particolare, da ultimo, abbiamo ottenuto importanti riconoscimenti dal Tribunale di Catania, di Messina si è pronunciato sulla mancata valutazione del sevizio pre-ruolo svolto presso la scuola paritaria di una docente, nell’ambito delle operazioni di mobilità 2016/2017 ai fini dell’attribuzione alla sede di servizio a lei spettante in base al corretto punteggio di mobilità, riconoscendo totale equivalenza tra gli istituti statali e gli istituti paritari anche in relazione a quest’ultimo aspetto. “Il servizio di insegnamento svolto nella scuola paritaria va valutato nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale”.

Può aderire al ricorso il personale docente che parteciperà alle operazioni di Mobilità 2019/2020 e che ha svolto servizio presso le scuole paritarie, corsi di formazione professionale, scuole comunali.

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