PROROGATE LE ADESIONI AL RICORSO STRAORDINARIO DSGA: il ricorso per gli esclusi alla prova preselettiva

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Mentre sono in corso di pubblicazione i primi esiti sulla prova preselettiva del concorso DSGA emergono le prime incongruenze utili a fondare le azioni giudiziali che, a tutela degli esclusi, il nostro studio ha deciso di patrocinare.
A) Gli esclusi con punteggio superiore ad altri candidati ammessi in altre Regioni.
Nel Lazio il punteggio minimo di ammissione è stato di 83. 86 in Sardegna. Addirittura 93 in Sicilia.
A fronte della stessa prova un candidato molto bravo che ha scelto la Sicilia è stato escluso con 92 quando, al contrario, avrebbe ottenuto l’ammissione praticamente ovunque in Italia.
E’ folle, a nostro modo di vedere, che afronte di un test uguale per tutti e “one shot”, l’ammissione sia affidata alla cabala ovvero alla mera scelta della Regione di partecipazione.
Su questo abbiamo più e più volte vinto in passato, essendo stati noi i fautori, grazie alle nostre azioni, delle graduatorie uniche dei grandi concorsi (i corsi di laurea di Medicina in primis) dapprima legati agli stessi criteri territoriali. Anche in quei casi vi erano esclusi con 90 a Milano ed ammessi con 50 a Messina. Così non si seleziona il merito ma la cabala. Ma non stiamo acquistando un gratta e vinci dovendo al contrario selezionari i Dirigenti amministrativi capaci di far funzionare le nostre scuole.
Chi, dunque, grazie al suo punteggio, sarebbe rientrato in altra regione può aderire al ricorso A).
B) Gli esclusi con punteggio superiore a 60.
La previsione del bando di ammettere all’ammissione alla prova scritta un numero di candidati triplo rispetto ai posti disponibili e non di tutti i candidati che avranno superato la prova preselettiva con un punteggio finale pari o superiore a 60/100 ci pare illegittima giacchè supera la mera soglia di sufficienza utile ad accedere alle altre prove.
Noto il caso del concorso 2012 sulla soglia 35/50 che poi fu vinto dal nostro studio.
Chi, dunque, ha ottenuto almeno 60, può aderire al ricorso B).
C) Gli esclusi che nella loro regione di concorso rientrano nella soglia pari a 4 volte anzichè 3 dei posti banditi.
La soglia pari a 3 volte il numero dei posti ci appare illegittima non solo in astratto con riguardo alla sufficienza ma anche rispetto al bando stesso.
L’Amministrazione infatti è consapevole che la prova preselettiva serve solo a scremare tanto che vi avrebbe provveduto solo eccezionalmente a fronte di molti pretendenti.
Il bando, infatti, prevede che si proceda alla prova preselettiva se il numero dei candidati partecipanti in regione supera le 4 volte il numero dei posti banditi.
In Sicilia, ad esempio, con 75 posti banditi se i candidati fossero stati 299 non si sarebbe proceduto a prova preselettiva.
Assurdo, allora, che solo perchè si sono presentati più candidati e si sia attivata la preselettiva la si usi come ulteriore metodo di selezione ammettendo, ora, solo sino a 3 volte il numero dei posti banditi.