Bonetti & Delia vincono al TAR con l’Università di Catanzaro sul mancato accreditamento delle scuole di specializzazione

Bonetti & Delia, con il founder Santi Delia (in foto) e Michele Bonetti, hanno assistito l’Università Magna Graecia di Catanzaro nell’ampio contenzioso  (sentenze nn. 1784/19 e da 1793 a 1798 del 2019 e n. 1902/19) generatosi a seguito del temporaneo mancato accreditamento di alcune scuole di specializzazione di medicina.

Il MIUR, difatti, oltre a comminare il mancato accreditamento in ragione del non raggiungimento di alcuni parametri imposti dall’Osservatorio nazionale, imponeva all’Ateneo di accordare il trasferimento incondizionato a tutti gli specializzandi che ne facessero richiesta proprio in virtù della “sanzione” comminata.

Il T.A..R. Calabria, adito dagli specializzandi che reclamavano l’immediata ottemperanza a tale clausola, ha dapprima rigettato le loro domande ritenendo che sul tema abbia giurisdizione il giudice ordinario e che, anche per tale ragione, la domanda di applicazione dell’istituto del silenzio – assenso non possa trovare applicazione ed in seguito, in separato contenzioso, si è espresso sulla natura di tale vincolo ministeriale su ricorso proposto dall’Ateneo.

Il T.A.R., aderendo alle tesi dell’Avvocato Santi Delia, ha ritenuto che il Decreto ministeriale invade le competenze dell’Ateneo, ragion per cui “ogni diversa interpretazione esporrebbe la disposizione medesima ad evidenti profili di nullità (e, quindi, di inefficacia), per difetto assoluto di attribuzione”.

Secondo il T.A.R., difatti, “alla stregua della suddetta interpretazione autentica (giacché proveniente dallo stesso Ministero emanante), la disposizione impugnata va correttamente intesa nel senso di non recare alcun obbligo legale, o vincolo cogente, alla concessione dei nulla-osta al trasferimento ad altra Scuola domandati dagli specializzandi, in quanto ciò verrebbe a negare in termini assoluti “il riconoscimento in capo all’ateneo di un potere di valutazione discrezionale, da esperire caso per caso, anche in funzione e considerazione della tutela degli interessi pubblici e della continuità dei servizi di sua pertinenza” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, ord. n. 12431/2017), ponendosi in contrasto con l’autonomia universitaria garantita – in attuazione dell’art. 33, ultimo comma, Cost. – dagli artt. 9 e 11 del D.M. 270/2004”.

L’interpretazione “autentica” del provvedimento impugnato, dunque, ha fatto solo formalmente venir meno l’ammissibilità dell’impugnazione che ha, al contrario, consentito affermarsi la piena potestà dell’Ateneo circa l’attività da compiere ai fini dell’evasione delle istanze, con ciò confermando integralmente la tesi difensiva dello studio legale Bonetti & Delia.

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