Il TAR Catania, con due diversi provvedimenti d’urgenza, ha accolto il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti evidenziando l’irragionevolezza del procedimento di valutazione della carriera da parte della Commissione che aveva coinvolto oltre 600 aspiranti a cui era stato negato il nullaosta per il trasferimento al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Ateneo peloritano.
Nel caso di specie, l’Università di Messina aveva predisposto – per l’Anno Accademico 2019/2020 – un bando trasferimenti / richieste di iscrizione agli anni di corso successivi al primo imponendo criteri di valutazione pregressa fortemente penalizzanti per gli studenti provenienti da altri corsi di laurea affini.
Diversi studenti, in alcuni casi già laureati, difesi dagli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, sulla scorta del mancato riconoscimento dei C.F.U. in loro possesso, hanno – dunque – agito contro il rigetto della domanda di trasferimento, comminato – peraltro – nella totale assenza di una motivazione capace di estrinsecare l’effettiva e corretta applicazione dei criteri di valutazione atti a giustificare le determinazioni della Commissione esaminatrice.
“La mera indicazione di un voto numerico dei C.F.U., quando non vi sia una precisa predeterminazione dei criteri di cui esso rappresenta la sintesi”, sottolinea Delia, “appare assolutamente inadeguata ad esternare il percorso logico – giuridico seguito dalla Commissione nella valutazione del percorso di studi e finisce per arrecare un evidente vulnus al principio sancito dall’art. 3, L.241/1990, interpretato alla luce dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché dell’art.41 della Carta di Nizza, che impone l’”obbligo per le amministrazioni di motivare le proprie decisioni”.
A ben vedere, siffatto modus operandi, ancora una volta, non fornisce alcuna garanzia per il candidato che non è in grado di comprendere le reali motivazioni che hanno indotto la Commissione a ritenere il percorso insufficiente. In ogni caso, ammesso che il mero voto numerico sia sufficiente, è comunque necessaria la verbalizzazione del procedimento grazie al quale si sia giunti a tale valutazione.
Gli Atenei, dunque, nell’ambito delle valutazioni delle domande di trasferimento dovranno sempre motivare le loro determinazioni non essendo legittimo procedere sulla base di criteri oscuri ed incomprensibili.