TAR CATANIA: ILLEGITTIMA LA SELEZIONE A “NUMERO CHIUSO” A PSICOLOGIA SUL VOTO DIPLOMA.

Il TAR Catania ha accolto – in data odierna – il ricorso dall’Avv. Santi Delia, founder di Bonetti & Delia, ammettendo una studentessa esclusa dal Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche, presso l’Università degli Studi Catania alla frequenza

Alla base del succitato pronunciamento, l’illegittima scelta dell’Ateneo catanese di chiudere un corso di laurea che doveva essere aperto, senza effettuare neanche una selezione a quiz e graduando i concorrenti solo in base al “voto del diploma”.

Siffatta decisione, invero, non temperando in alcun modo la valutazione del voto di diploma di maturità con l’estrema eterogeneità della tipologia dei diplomi stessi, si pone in evidente antitesi con il valore legale del titolo di studio.

“L’errore sta”, invero, “sottolinea l’Avv. Santi Delia, nel comparare titoli appartenenti a classi diverse attribuendo loro un identico valore legale riferendosi alla votazione finale” e aggiunge sul punto: “paradossalmente i corsi ad accesso locale, con tale impostazione, risultano persino maggiormente lesivi di quelli a programmazione nazionale ove, quanto meno, si impone la verifica del procedimento di legge per la relativa istituzione di un accesso programmato, che nel caso che oggi ci occupa, è mancata del tutto”.

E non è sfuggito ai Giudici di prime cure il “profilo del pregiudizio grave ed irreparabile rappresentato dalla parte ricorrente, la quale vede precluso dagli atti avversati l’avvio del percorso universitario di studi”, in virtù di un  numero programmato istituito a livello locale per un Corso di Laurea rispetto al quale – si badi – più volte è stata sollevata e confermata in sede di giudizio, l’illegittimità del Numero Chiuso, non sussistendo i requisiti previsti dalla normativa.