Laurea più 24 CFU: Tribunale dice sì all’ammissione in I fascia GPS.

Il Tribunale di Messina in funzione del Giudice del Lavoro ha accolto proposto da un’insegnante e patrocinato dagli Avv.ti Santi delia e Michele Bonetti, namefounder dello studio legale Bonetti e Delia ordinando al Ministero dell’Istruzione di inserirla nella prima fascia GPS in virtù del possesso congiunto dei titoli utili all’insegnamento (laurea o diploma) e dei 24 CFU.

La ricorrente è una docente che presta servizio presso gli istituti scolastici statali secondari, nella classe di insegnamento A021 in virtù del conseguimento del titolo di laurea e che conseguiva i 24 cfu nella medesima classe di concorso.

 A seguito della sua esclusione dalla prima fascia delle GPS e dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto, la docente agiva innanzi al Tribunale di Messina chiedendo la disapplicazione dell’ordinanza ministeriale n. 112/2022 e del decreto ministeriale n. 374/2017 nonché dei successivi decreti ministeriali e conseguenti, in quanto illegittimi ed in contrasto con i decreti legislativi 59 del 2017 nonché della legge 107 del 2015.

 Il Tribunale di Messina, accogliendo le richieste della docente, ha riconosciuto come l’interpretazione della normativa da parte dei decreti ministeriali si ponga in contrasto con la normativa di settore, oltre ad essere idonea a determinare “una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”.

Secondo il Tribunale “In tale mutato assetto normativo, questo ufficio ha già in altri casi ritenuto (v. tra le più remote ad es. ordinanza cautelare collegiale del 2 dicembre 2019 e ordinanze cautelari del 23 settembre 2020 e del 26 agosto 2021), conformemente ad altra giurisprudenza di merito, che i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”);

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