RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO DI LEVA. ALTRA VITTORIA DELLO STUDIO BONETTI & DELIA.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina ha stabilito che, differentemente da quanto sostenuto dal Ministero, la “valutazione del servizio militare”, anche se prestato non in costanza di nomina, va computata per intero tanto per i docenti quanto per il personale ATA.

In particolare, il Giudice, ha accolto la tesi proposta dagli Avv. Santi Delia e dall’Avv. Michele Bonetti, founders dello Bonetti&Delia Studio Legale riconoscendo al ricorrente 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina.

Il Tribunale di Messina, in sede di merito, ha affermato che “la portata assolutamente generale del 7° comma dell’art. 485 D.lgs. 297/1994, che non è connotata da limitazioni di sorta, e che non si presta certo a essere derogata da norme di rango secondario quali il D.M. e i D.D.G. sopra citati, comporta infatti che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie – e non solo ai fini della valutazione del servizio prestato agli effetti della carriera una volta che il docente sia stato assunto in ruolo – onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi ingiustamente svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive, nelle quali, paradossalmente e discriminatoriamente, assumerebbero una posizione di vantaggio solo coloro che, per mero caso, abbiano prestato il servizio di leva proprio in concomitanza con un incarico di insegnamento. Per tali ragioni, dovendosi attribuire al ricorrente 6 punti per ogni anno di servizio militare prestato non in costanza di nomina, deve ritenersi corretto il calcolo di 12 punti preteso dallo stesso, dovendosi attribuire al Costa 6 punti per il servizio militare prestato nel periodo dal 6 dicembre 1995 al 27 novembre 1996 (0,50 per ogni mese di servizio), oltre gli ulteriori 6 già attribuiti dall’Amministrazione per gli ulteriori titoli del ricorrente”.