ASSUNTO COME AUTISTA DI AMBULANZA MA IMPIEGATO IN CENTRALE OPERATIVA 118. TRIBUNALE CONDANNA SOCIETA’ PUBBLICA A RICONOSCERE LE MANSIONI SUPERIORI

Con sentenza n. 3633/2022 il Tribunale di Palermo, sezione lavoro, ha accolto il ricorso presentato dalla ricorrente con conseguente accertamento del diritto ad essere inquadrata nella categoria superiore a quella di appartenenza in ragione dello svolgimento di mansioni superiori, valorizzando le difese prospettate dall’Avvocato Santi Delia, name founders di Bonetti & Delia Studio Legale.

Il dipendente, pur se assunto per svolgere i compiti di autista di ambulanze nell’ambito del 118, veniva impiegato per oltre 10 anni all’interno della centrale operativa con mansioni amministrative.

l’istruttoria processuale ha dimostrato l’effettivo svolgimento di tali diverse mansioni e il Tribunale ha imposto il risarcimento dei danni ed il corretto inquadramento del dipendente della società pubblica c.d. in house stabilendo interessanti principi di diritto.

Come noto, infatti, l’articolo 2103 c.c., disciplinante l’istituto del c.d. ius variandi nell’ambito del rapporto di lavoro privato, sancisce il diritto del lavoratore al conseguimento della promozione a seguito dell’espletamento di mansioni superiori a quelle di inquadramento effettuate in deroga alla disciplina e, quindi, oltre i limiti previsti dalla legge.

La superiore disciplina non trova applicazione nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, atteso che l’articolo 52 del D.lgs. 165/2001, nel rispetto del principio costituzionale del pubblico concorso, nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico, esclude l’automatico inquadramento nell’ambito del livello superiore a seguito dello svolgimento di mansioni superiori, garantendo al pubblico dipendente il solo riconoscimento del trattamento economico.

Nella sentenza sopra richiamata il giudice del lavoro, accogliendo in toto le difese prospettate dall’avvocato Delia, ha chiarito il principio per il quale alle società pubbliche deve trovare applicazione la disciplina privatistica e quindi l’articolo 2103 c.c. con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere inquadrata nell’ambito del livello superiore.

Si legge, infatti, nella motivazione della sentenza “va ricordato infatti il generale assoggettamento, anche per le società cd. in house providing, alla disciplina generale del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa e dei contratti collettivi (art. 19 del d.lgs. n. 175/2016) e ritenuto che tale disposizione, identificando le fonti di disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico, fornisce un metodo che deve orientare l’attività dell’interprete, vincolandolo ad applicare il regime privatistico del rapporto di lavoro anche ai dipendenti delle società a controllo pubblico fintantoché non si palesi una deroga espressamente dettata dal Legislatore; deroga che, attesa la sua natura, dovrà essere oggetto di stretta interpretazione; rilevato che le norme citate hanno imposto alle società a partecipazione pubblica solo vincoli in materia di assunzione, assoggettandole per il reclutamento del personale ai criteri, alle modalità e ai principi di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001: ciò che determina un “doppio regime, vincolistico quanto al reclutamento e liberal-privatistico relativamente al sistema delle promozioni interne, consensuale all’applicazione dell’art. 2103 c.c.”.