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Concorso per il reclutamento per le forze armate. Le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psicofisici sono sindacabili dal GA quando sono ravvisabili travisamenti di fatto o illogicità.
Il TAR del Lazio con sentenza breve ha accolto il ricorso proposto da un candidato escluso dal concorso per il reclutamentodiVFP4 nella Marina Militare patrocinato dagli Avvocati Bonetti & Delia studio legale.
In particolare, il candidato in sede di accertamento psicofisico veniva valutato come inidoneo e dunque veniva escluso dal concorso per eccesso ponderale di indice di massa corporea e percentuale di massa grassa superiore ai limiti.
Avverso tale provvedimento, lo stesso proponeva ricorso mediante il quale chiedeva l’annullamento del giudizio di inidoneità poiché fondato su un errore da parte della commissione. In particolare, la Commissione aveva errato a misurare l’altezza del candidato e tale errore ha dunque inficiato l’esito di tutta la prova.
Il Giudice Amministrativo, prendendo atto della certificazione medica rilasciata a pochi giorni di distanza da struttura sanitaria pubblica e depositata in atti, disponeva una verificazione di carattere medico sulla condizione del ricorrente.
L’organo verificatore, depositava la propria relazione nella quale dava atto dell’errore nella misurazione dell’altezza commesso dalla Commissione nonché l’idoneità del candidato alla prosecuzione dell’iter concorsuale.
La tesi sostenuta dalla difesa e fatta propria dal TAR si fonda sulla inattendibilità del giudizio reso su presupposti di fatto errati. Nel caso di specie si è sostenuto che, al fine della composizione corporea, l’altezza del candidato assume un ruolo fondamentale essendo tale parametro utilizzato ai fini della determinazione dellacomposizionecorporea. Dunque, se il dato (altezza) è errato è errato anche il risultato(composizione corporea e massa grassa).
Tale discrasia–su un dato stabile e oggettivo quale l’altezza (specie in soggetti in età adulta)–costituisce un indubbio segno di anomalia e inaffidabilità dell’accertamento compiuto dalla Commissione medica esaminatrice.
Il TAR ha dunque accolto il ricorso con sentenza breve ribadendo che: “le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti psico-fisici–per quanto costituiscano tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa-non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità”.
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