TAR SICILIA: SI AL TRASFERIMENTO AL IV ANNO DI MEDICINA E CHIRURGIA. ILLEGITTIMO IL CRITERIO DI DECURTAZIONE DEI CFU.

L’Università di Palermo aveva negato il trasferimento al corso di laurea di Medicina e Chirurgia di uno studente proveniente da un Ateneo estero.

Il TAR Sicilia, ha accolto il ricorso degli Avvocati Santi Delia e Michele Bonetti, names founders di Bonetti & Delia, disponendo l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, annullando il provvedimento che negava lo stesso.

Il caso era relativo alla richiesta di uno studente che aveva frequentato un Università estera di potersi immatricolare all’università di Palermo, nello specifico al quarto anno del corso di laurea di Medicina. La Commissione aveva però imposto ai candidati che per essere ammessi era necessario avere “una soglia minima di crediti, pari al 50% dei CFU dell’anno di corso precedente quello per il quale si richiede l’ammissione”.

Secondo il TAR, in aderenza alle tesi dell’Avvocato Santi Delia “il criterio applicato dalla Commissione nominata dal Consiglio del Corso di Studi per la redazione della graduatoria non si esaurisce in una mera specificazione e puntualizzazione dei criteri genericamente dettati dal bando, e oggetto di affidamento dei privati istanti, ma si risolve piuttosto in una soglia di sbarramento con carattere escludente” che, invece, non è imposta agli stessi studenti interni di Palermo.

Come in maniera condivisibile dedotto sul punto dalla difesa della ricorrente”, continua il T.A.R., “la norma citata dalla difesa dell’Ateneo non vuole affatto dire che i candidati devono dimostrare l’ottenimento del 50% dei C.F.U. dell’anno precedente a quello di ammissione, ma soltanto che uno studente che proviene da un corso di laurea della medesima classe ha diritto, almeno, al 50% dei CFU. Ciò significa che sarebbe stato illegittimo, in forza del D.M. citato e del Regolamento di Ateneo, che la ricorrente avesse ottenuto il riconoscimento di meno di 54 (su 109 portati in dote): avendo la ricorrente ottenuto 94 CFU, è evidente la non attinenza alla fattispecie in esame della disposizione invocata dalla resistente Università”.

Alla luce di quanto appena esposto il TAR Sicilia, ha ritenuto illegittimo il comportamento tenuto dalla Commissione dell’università di Palermo negando il trasferimento allo studente e ha accolto il ricorso, imponendo l’immatricolazione.