Secondo il T.A.R. Catania è legittimo il diniego di finanziamento al concessionario che non può dimostrare la disponibilità del bene oltre tale data

Spiaggia libera o lidi attrezzati? Il pregio di litorali abbelliti e di gran richiamo turistico o il libero accesso a tutti i cittadini a un bene comune? Sul solito tormentone di quest’estate infuocata con temperature record, tariffe alle stelle irrompe il tema delle concessioni su cui, da anni, l’Europa chiede conto all’Italia.

L’idea della mappatura del Governo per spiegare all’Europa che ci sarebbe ancora spazio per tutti e potrebbe evitarsi di mettere a gara le lucrose concessioni, non è piaciuta al Consiglio di Stato che, in più di un’occasione l’ha ritenuta illegittima.

In Sicilia è intervenuto l’Assessorato al Territorio che con un Decreto Assessoriale del 2023 ha chiarito a tutti i titolari di concessione, anche a quelli con durata più lunga e che avevano sperato di poter ottenere finanziamenti confidando sulla disponibilità del bene, la scadenza delle stesse al prossimo 31 dicembre.

Il Tar Catania si è occupato proprio del tema dei finanziamenti ai titolari di concessioni demaniali ed alla possibilità di conferire elargizioni pubbliche in questo contesto di precaria titolarità del bene e sull’incidenza delle varie proroghe temporanee concesse ai titolari degli stabilimenti.

Nel caso di specie, la ricorrente lamentava l’illegittimità della propria esclusione dalla procedura per la concessione di un finanziamento da parte dell’Amministrazione regionale e dal GAL Tirreno Eolie per diverse decine di migliaia di euro per l’acquisto di attrezzature volte all’abbellimento, fra l’altro, del lido.

Il tema centrale dell’esclusione era la concessione balneare che investiva una porzione del bene oggetto di tale finanziamento. La ditta esclusa impugnava il provvedimento finale, adducendo quale motivazione l’erronea valutazione della propria domanda di ammissione, ed il fatto che la precedente “proroga” della concessione balneare sino al 2033 doveva ritenersi valida nonostante il provvedimento di portata generale dell’Assessorato.

Il TAR Catania, accogliendo la tesi dell’Avvocato Santi Delia, in difesa del GAL Tirreno Eolie, rigettava la richiesta di misure cautelari e chiariva che “la ricorrente non ha dimostrato di avere la disponibilità del bene su cui effettua gli interventi per tutto il periodo di impegno, considerato che la concessione demaniale attualmente in essere, in applicazione del d.a. n. 1784 del 30/12/2023 dell’Assessorato al Territorio e all’Ambiente, ha, validità solamente fino al 31.12.2024”.

Il tema delle concessioni demaniali, commenta l’Avvocato Santi Delia, che da anni segue i contenziosi sul tema originati dall’applicazione della Direttive comunitarie, merita un pronto intervento legislativo che indichi, con precisione, i parametri da applicare per i peculiari casi di tutela del diritto di insistenza consolidato, in taluni casi, da oltre 50 anni, e l’assetto delle gare per i migliaia di casi di piccoli appezzamenti di spiaggia o aeree demaniali su cui non possono vantarsi seri diritti consolidati nel tempo. L’attuale assetto non giova, in primis, al titolare del bene pubblico su cui i privati non sono portati ad investire in questo momento di precarietà.