Il T.A.R. Catania, aderendo alle tesi dell’Avvocato Santi Delia in difesa del Comune di Messina, ha ritenuto legittimo l’esercizio discrezionale di pianificazione dell’Ente locale che, in questo caso, aveva istituito un’isola pedonale temporanea durante il periodo natalizio.
La sentenza è assai interessante in quanto fornisce spunti su diverse tematiche inerenti i poteri di pianificazione dell’Ente locale. In particolare, il T.A.R. aderisce alla tesi portata nelle difese dell’Avvocato Santi Delia secondo cui “l’ambito di estensione dello scrutinio giurisdizionale sui provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati, è limitato ad una verifica ab externo, trattandosi di atti relativi a scelte discrezionali, che sfuggono al sindacato di merito esclusivamente i consueti limiti posti all’esercizio della potestà discrezionale, in quanto funzionali all’attuazione dei principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, dovendo le scelte concretamente assunte dall’autorità comunale rispondere a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, nonché basarsi su dati istruttori adeguati, approfonditi e documentati, altrimenti risolvendosi la scelta in arbitrio, con conseguente sacrificio alle posizioni dei privati senza che sia possibile individuarne la relativa giustificazione”.
Secondo il T.A.R. “tenendo presenti tali coordinate, le censure formulate nel ricorso devono ritenersi prive di fondamento, in quanto, per un verso, tendono a sostituire il giudizio degli stessi ricorrenti alle valutazioni di merito compiute dall’Amministrazione, per altro verso, ove pure contenute nei limiti dell’ammissibilità, non sono in grado di dimostrare alcuna macroscopica illogicità o irragionevolezza”.
Anche al fine di orientare l’Amministrazione per le future scelte, è utile l’affermazione di principio del T.A.R. secondo cui eventuali soluzioni sperimentali non devono, come sostenuto dal nostro studio, essere necessariamente conformi alle linee generali di programmazione più ampia, in quanto “tale sua peculiare caratteristica [la sperimentazione temporanea, n.d.r.] ne giustifica e ne rende irrilevante anche l’eventuale non conformità al P.G.T.U., dal momento che, per l’appunto, il provvedimento avrebbe (ed ha) avuto una durata limitata e, per la sua peculiare natura, era finalizzato a verificare proprio gli effetti della stessa misura di gestione del traffico nella specifica arteria interessata”. Appare, allora, “irrilevante la sua conformità/difformità rispetto agli atti di pianificazione appena richiamati”.
Gli interventi temporanei, dunque, ben possono discostarsi dagli atti e dalle idee di pianificazione generale e duratura nel tempo.
Con indicazioni di principio che trascendono da tale istituzione temporanea, inoltre, il T.A.R. ha chiarito che “non sembrano, d’altra parte, scalfire la legittimità del provvedimento impugnato né i dati richiamati sul livello di inquinamento nella città di Messina, dal momento che tale profilo rappresenta solo uno di quelli rilevanti per l’adozione delle misure in esame, né la sussistenza di marciapiedi nella strada, in quanto l’istituzione di zone a traffico limitato risponde ad esigenze di regolamentazione del traffico ben più ampie e complesse della mera tutela del transito pedonale, (indicate, tra l’altro, nell’art. 7 comma 9 del Codice della strada, di cui di qui a poco si dirà) tra le quali rientra proprio l’eliminazione della circolazione, e anche della sosta, delle vetture che, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, avveniva in precedenza sul viale S. Martino”.
In merito agli interessi opposti dei commercianti il T.A.R., aderendo ancora alla tesi del legale, chiarisce che “in relazione all’interesse commerciale degli esercenti della zona, dovendosi, tra l’altro, considerare che l’invocato art. 7 comma 9 del Codice della strada, con riferimento all’istituzione delle zona a traffico limitato non fa alcun espresso riferimento a tale interesse, bensì solo agli “effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”.
Anche con riguardo al recente dibattito consiliare sul tema, infine, il T.A.R. ha evidenziato che le asserite perdite dei commercianti in termini di “diminuzioni di fatturato, [rappresenta] dubbia capacità probatoria, sembrando persino superfluo evidenziare la molteplicità dei fattori, anche di tipo economico-congiunturale, incidenti in ogni tempo sugli introiti degli esercizi commerciali (anche a prescindere dalla limitazioni alla circolazione), come dimostrato, tra l’altro, anche dalle diverse percentuali di diminuzione degli incassi dedotte dai diversi esercizi commerciali ricorrenti”.
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