Il ricorrente, agente della Polizia di Stato, in seguito ad un sinistro stradale veniva convocato per essere sottoposto a visita specialistica psichiatrica ed a seguito di una serie di accertamenti sanitari veniva dichiarato “temporaneamente non idoneo al servizio”.
Successivamente il ricorrente si sottoponeva ad altri accertamenti sanitari, che rilevavano un miglioramento dello stato medico. In maniera del tutto inaspettata e contraddittoria con il percorso sanitario dell’agente ricorrente la Commissione Medica lo dichiarava “non idoneo al servizio in maniera permanente”.
Avverso detto giudizio, il ricorrente avanzava ricorso alla Commissione Medica Interforze di seconda istanza, rappresentando la contraddittorietà con gli accertamenti medici effettuati dai medici militari e con la certificazione medica ottenuta dal dai medici specialisti da cui era in cura e che oltretutto lo sottoponevano a numerosi test. La Commissione confermava il giudizio di non idoneità permanente ed in modo assoluto al servizio nella Polizia di Stato.
Il Giudizio veniva in primis impugnato innanzi il TAR rilevando la erronea motivazione alla base del giudizio di “non idoneità” in quanto confliggente con il percorso medico e sanitario dell’agente che attestava come la iniziale patologia fosse in regressione. Il ricorrente richiedeva oltretutto l’emanazione di un provvedimento d’urgenza considerando che a causa dei fatti occorsi era oramai privo di stipendio da numerosi mesi e che non aveva altre fonti di sostentamento, né per sé, né per la propria famiglia.
Il TAR rigettava la domanda cautelare avanzata rilevando come non vi fossero, a parere del collegio, profili di fondatezza alla luce dei verbali delle commissioni mediche e che non vi potesse essere danno considerata la possibilità di transitare nei ruoli civili.
Avverso il trascritto provvedimento veniva proposto gravame e il Consiglio di Stato con ordinanza, resa in data 20 gennaio 2025, rilevava la contraddittorietà tra la documentazione medica e il giudizio finale di non idoneità al servizio alla luce della contraddittorietà tra i pareri espressi dalle Commissioni mediche e le diagnosi, ma il Consiglio di stato rilevava soprattutto che non appariva chiaro a quali delle patologie richiamate dal d.P.R. 834/1981 e dalle tabelle allegate al d.m. 198 del 2003 era riconducibile il “disagio” di cui aveva sofferto l’agente. Il Consiglio di Stato motivava diversamente anche in merito al periculum rilevando che il passaggio ai ruoli civili non era ancora avvenuto e che richiedeva una lunga procedura prima di divenire effettivo.
Il Consiglio di Stato riformava la detta decisione rinviando la causa al TAR di primo grado ed invitandolo a fissare celermente udienza di merito.