Il complesso contenzioso riguardante l’istituzione di isole pedonali nella città di Messina, spalmato su 4 diversi contenziosi, si è definitivamente concluso in primo grado con l’accoglimento delle tesi dello studio dell’Avvocato Santi Delia a fianco dell’ente locale.
Nello specifico, il T.A.R. ha efficacemente evidenziato che “l’affermazione secondo cui l’introduzione dell’area pedonale permanente h24 avrebbe comportato il lamentato calo del fatturato e la chiusura di diversi esercizi commerciali, è, difatti, apodittica, trattandosi di eventi ad eziologia aspecifica. Non convincente è altresì l’affermazione del ricorrente secondo cui il divieto di accesso al traffico veicolare avrebbe ridotto l’accessibilità alla propria attività commerciale, considerato che, come risulta dagli atti, già dal 2014 nel tratto di strada interessato dai provvedimenti impugnati sono stati eliminati gli stalli per il parcheggio ed è stata vietata la sosta. Conseguentemente, anche qualora fosse abolita l’area pedonale, i veicoli, pur avendo accesso al tratto di Viale in discussione non potrebbero, comunque ivi sostare; il che evidentemente esclude i supposti vantaggi in termini di accessibilità e incremento delle vendite che secondo la ricorrente deriverebbero dall’apertura al transito veicolare, non potendosi ragionevolmente ritenere che la possibilità di fermata di brevissima durata – così come previsto dall’art. 157, comma 1°, lett. b) del codice della strada – possa considerarsi elemento rilevante in termini di affluenza alle attività commerciali”.
Il T.A.R. ha quindi mostrato di condividere la tesi giuridica sulla concreta carenza di interesse alla censura in capo ai commercianti che insistono sull’area i quali non possono dolersi di scelte, come nella specie, di programmazione strategica.
Nel merito il T.A.R. ha richiamato i limiti di sindacabilità delle scelte della P.A. evidenziando, in linea con le difese spiegate, l’inesistenza di alcuna irragionevolezza manifesta “avendo il Comune puntualmente illustrato la complessa istruttoria che ha condotto all’adozione degli atti impugnati, nonché gli interessi pubblici sottostanti la scelta effettuata (la sicurezza della circolazione, la tutela della salute pubblica e della salubrità dell’ambiente, in termini di prevenzione e precauzione), senza che siano emersi i profili di contraddittorietà sollevati dal ricorrente. I provvedimenti in questione, appaiono, al contrario, coerenti, considerato che il PUMS prevede tra gli obiettivi da perseguire proprio l’incremento delle aree pedonali al fine di promuovere la mobilità eco-sostenibile, incentivando i mezzi di trasporto pubblico e migliorando le condizioni del traffico cittadino. Sulla stessa linea, si pone la delibera in contestazione che ha istituito l’area pedonale permanente e continua sul tratto di Viale San Martino in questione, che espressamente richiama, in parte motiva, gli obiettivi di mobilità sostenibile di cui al PUMS e al PGTU”.
Altro tema sollevato era quello della necessità, prima dell’istituzione dell’area pedonale, di verificare l’esitenza di un piano del commercio ad hoc. Il T.A.R. ha chiarito che “non depone nel senso dell’illegittimità degli atti impugnati nemmeno la mancata adozione di un preliminare piano del commercio, risultando peraltro che l’area in discussione si caratterizza per essere stata già da tempo interessata da un rilevante insediamento commerciale”. Si era evidenziato, in particolare, che il piano del Commercio non può riguardare il Viale San Martino ove tutti gli insediamenti commerciali sono perfettamente coerenti all’area (non essendovi, per intenderci, né meccanici né grande distribuzione di elettrodomestici o attività artigianali) ma dovrà riguardare le altre parti (basso e alto) del Viale stesso.
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Gazzetta del Sud